Trib. Terni, sentenza 02/12/2024, n. 945

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 02/12/2024, n. 945
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 945
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LETIZIA Controparte_1
NAPOLITANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SAVINA CP_2
CAPRONI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1

CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Sospendere in via d'urgenza la frequentazione settimanale e nei fine settimana così come disposta in separazione volendo rimodulare il regime di frequentazione prevedendo la frequentazione in un ambiente protetto alla presenza dei servizi sociali, tenendo conto delle risorse economiche del sig. ed in ogni caso statuendo una riduzione dei giorni di frequentazione CP_2 ad un giorno a settimana dalle 16.30 alle 19.30 e fine settimana alternato nella sola giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00;



3. Disporre affido esclusivo della minore alla signora per le ragioni Per_1 Controparte_1 di fatto e di diritto ivi riportate ed argomentate nonché la residenza della minore presso la madre in Orvieto in Località La Svolta, 49;



4. Statuire l'obbligo dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;



5. Disporre la frequentazione con il padre prevedendo che la minore starà con il padre: Per_1

- A fine settimana alternati nel comune di residenza della minore nella giornata della domenica dalle 11.00 alle 17.00 e la frequentazione avverrà in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi
sociali;

- Un giorno infrasettimanale nella settimana dalle 16.00 alle 19.00 in cui non è di spettanza il fine
settimana paterno in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;

Per le festività natalizie e pasquali ognuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia a festività e ad anni alterni (primo anno:24 e 25 dicembre madre e 31 dicembre e 1° gennaio con il padre dalle 10.00 alle 18.00;
l'epifania ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 ed il primo anno con la madre;

Pasqua e TA ad anni alterni dalle 10.00 alle 18.00 in ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali;

Nel periodo estivo (da intendersi l'arco temporale dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre trascorrerà con la figlia due settimane non consecutive e senza pernottamento presso il comune di residenza della minore in ambiente protetto ed alla Per_1 presenza dei servizi sociali dalle 10.00 alle 18.00;



6. Tenuto conto della situazione economica del signor quest'ultimo corrisponderà alla CP_2 madre per il mantenimento indiretto della figlia minore la minor somma mensile di € Per_1

150,00 (Euro centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla madre a decorrere dal mese di emissione della sentenza ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal Tribunale adito. Tale somma sarà sottoposta all'adeguamento automatico secondo gli indici del costo della vita determinati dall'Istat;

2

7. Sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 75% la madre e 25% il padre le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e quelle straordinarie obbligatorie per le cui categorie di spesa si rimanda al protocollo d'intesa fra il consiglio dell'ordine degli avvocati di Terni e il Tribunale di Terni del 27.06.2018;



8. vittoria di spese

Parte resistente:
Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la residenza della madre in loc. La Svolta nr.49, Orvieto (TR).
- Disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre avvenga presso la casa di quest'ultimo in via Manzoni nr. 1, Porano (TR): per riguarda la frequentazione infrasettimanale, il lunedì e il martedì, dall'uscita di scuola (ore 16:15) alle 20,15;
per quanto riguarda la frequentazione a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 20:15, il sabato e la domenica ore dalle 10,00 alle 20:15. Dal 1 settembre 2022 il fine settimana sarà con pernotto dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20:15. Si specifica che durante i periodi di vacanza concordati, in cui i tempi di cura saranno di esclusiva pertinenza dei singoli genitori, si sospendono le frequentazioni ordinarie che verranno poi regolarmente riprese. Le vacanze natalizie saranno così suddivise: il 24 dicembre sempre con la mamma, il 25 dicembre sempre con il papà e i rimanenti giorni di vacanza suddivisi in due periodi, con pernotto, di cui il primo periodo dal 26 dicembre nel pomeriggio al 31 dicembre ed il secondo periodo (coincidente con il

Capodanno) dal 31 dicembre fino al 6 gennaio ad anni alterni. Le festività pasquali, Per_1 trascorrerà i giorni di Pasqua e TA (domenica e lunedì) ad anni alterni con ciascun genitore, con pernotto. A partire dall'anno della prima elementare della piccola, la Pasqua sarà identificata con i giorni indicati quali festività pasquali della scuola o, in mancanza, il fine settimana coincidente e la TA. Le festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e religiose (1° novembre e 8 dicembre) ed i ponti ad esse collegati, con pernotto, verranno fruite dal genitore cui compete il fine settimana ricompreso nel ponte stesso ovvero in assenza di ponti ad anni alterni. Per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre (senza Per_1 pernotto limitatamente al corrente anno, con pernotto negli anni successivi) 4 settimane, di cui 2 consecutive, così come 4 settimane, di cui 2 consecutive trascorrerà con la madre, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Il giorno del compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con la figlia, salvo diverso accordo da definirsi almeno 15 giorni prima della data di compleanno. Ciascun genitore possa trascorrere con la sola figlia il di lei compleanno ad anni alterni, salvo festeggiamenti congiunti ed il diritto dell'altro genitore di poter fare gli auguri personalmente alla piccola nell'anno che non è di sua spettanza;

- Si aderisce al mantenimento diretto della minore già in essere cfr. verbale di precisazione delle conclusioni del 20.9.2023;

-Insiste affinché sia previsto che la madre accompagni o riprenda la minore dagli incontri con il padre, aumentando le ore di permanenze ovvero inserendo un ulteriore giorno di frequentazione
(udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2024);

3 - Accogliere la domanda di erogazione di assegno divorzile in favore del marito, determinandolo nella cifra di € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita determinati dall'ISTAT.
-spese compensate.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2022, ha chiesto al Tribunale la Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma in data 20.09.2013, con
esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 21.03.2016 e CP_2 Per_1 deducendo di aver vissuto ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il 17.06.2019 depositata presso la Procura della Repubblica di
Terni in data 25.07.2019 e presso il Comune di Roma in data 29.07.2019. La ricorrente ha precisato di avere un figlio da precedente unione, al pari del resistente padre di una figlia nata da precedente relazione. La ha esposto che l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso CP_1 della figlia con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e contributo di Per_1 mantenimento a carico del padre pari ad € 200 mensili. La ricorrente ha rappresentato che il CP_2 nel 2018, veniva colpito da un meningioma, a seguito del quale riportava gravi conseguenze, sia fisiche, sia psichiche, le quali incidevano sulla sua capacità di accudire la figlia ed esercitare le proprie responsabilità genitoriali. Ha esposto, inoltre, che il per scelte e cause CP_2 esclusivamente a lui imputabili, peggiorava la propria situazione economica, in particolare il resistente al momento della intervenuta disabilità poteva contare sia sulla pensione di invalidità pari a circa € 800, sia su contributi del Comune di Orvieto pari a circa € 1000 mensili, sia sul provento della locazione di un locale sito in Roma, nel quale aveva esercitato in passato attività di ristorazione, pari a circa € 1750 mensili. Nel 2019 il decideva di vendere tale locale CP_2 perdendo la disponibilità della locazione mensile e ricavando l'importo complessivo di circa €
220.000, somma destinata solo in parte all'acquisto dell'attuale casa di abitazione in Porano, e in parte invece destinata a ingenti spese superflue, con grave compromissione della situazione economica. La ricorrente ha, inoltre, esposto di aver sostenuto economicamente il resistente con un prestito di € 150.000 (come da documentazione depositata in atti) indicato anche nell'accordo di negoziazione assistita, precisando che il si era impegnato a intestare la nuda proprietà
CP_2 della casa acquista in Porano alla stessa (del valore di € 52.666) e a restituire l'ulteriore CP_1 importo dovuto di € 52,666, restituzione mai avvenuta. Tale situazione induceva la ricorrente a richiedere la nomina di amministratore di sostengo per il preso atto della grave
CP_2 compromissione della di lui capacità psichica, e del rifiuto di accettare la malattia anche a causa della scarsa consapevolezza della disabilità da cui era colpito. La ricorrente ha, inoltre, esposto che a causa delle
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