Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4981 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
DE AI IO (c.f. [...]), in qualità di titolare della ditta individuale AGENCY MMSERVICE, con i proc. dom. avv.ti Alfonso Viscardi e
Stefania Pontrandolfi, delega in atti
-attore opponente- contro
ALMA SEGES SOC. COOP. a R.L. (c.f. 03754350654), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Raffaele Tesauro Olivieri, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1270/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della pagina 1 di 4


cooperativa Alma Seges della somma di € 22.647,87 per la fornitura di prodotti agricoli, sostenendo di non aver mai ordinato, né ricevuto, la merce indicata nelle fatture azionate in via monitoria.
L'opponente dichiarava altresì di disconoscere la documentazione versata in atti dalla controparte nel fascicolo monitorio e precisamente le sottoscrizioni apposte ai buoni attestanti la consegna della merce in questione.
Dava anche atto di aver presentato una denuncia querela nei confronti dei signori
ZO e EF IN, che avevano dichiarato di agire in nome e per conto delle cooperative Alma Sages e Stevin, i quali con modi minacciosi avevano più volte preteso di consegnargli prodotti che non intendeva acquistare.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto, ribadendo l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a provare il credito azionato.
Costituitasi, la società convenuta rilevava la dilatorietà dell'opposizione versando in atti i messaggi intercorsi tra le parti e già prodotti in sede penale dai quali
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