Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 3
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5118/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5118/2023 promossa da: MATI COSTRUZIONI s.r.l., in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. De Matteo OPPONENTE

contro

RR CALCESTRUZZI s.r.l., in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avv. Pellegrino OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti concludevano come da atti depositati per l'udienza dell'11.11.2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 4.12.2023, TI Costruzioni s.r.l., in persona del l.r. p.t. (di seguito TI), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1643/23 emesso da questo Tribunale il 23.10.2023 per la somma di €16.803,83 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) su istanza di OR Calcestruzzi s.r.l., in persona del l.r. p.t. (di seguito OR), per il pagamento di diverse fatture in ricorso dettagliatamente descritte relative alla fornitura di calcestruzzo. A fondamento dell'interposta opposizione TI ha chiesto la revoca o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, avanzando richiesta di compensazione degli importi azionati monitoriamente con quelli dalla stessa vantati in via riconvenzionale a seguito dei danni subiti a causa dell'avverso inadempimento (eccepito alla controparte ai sensi dell'art.1460 c.c. in data 1.09.2022) nella fornitura di calcestruzzo descritta nella fattura n.493/22 del 30.04.2022 (comunque non azionata in via monitoria e recante un importo di
€25.366,24, già parzialmente pagato con un acconto di €7.247,48) per i gravi difetti della merce fornita (per riduzione del fattore di resistenza del calcestruzzo per oltre 1/3 rispetto alle caratteristiche necessarie) presso il ristorante 'Tony Vitiello' di Cassano Magnago per la realizzazione di campi di padel, come da perizia trasmessale il 13.7.22, che la costringevano ad accettare il 26.9.22 una transazione che prevedeva, a fronte del compenso preventivato di €73.792,65, il versamento di soli €40.000. Costituitasi la OR Calcestruzzi s.r.l., dopo aver eccepito in via liminare l'inammissibilità e l'inaccoglibilità dell'avversa domanda di compensazione per difetto dei requisiti richiesti nonché l'intervenuta decadenza nella denuncia dei vizi e prescrizione per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.1495 c.c. (avendo consegnato la merce nel mese di aprile 2022 e avendo ricevuto la prima contestazione a distanza di mesi), chiedeva la conferma del decreto opposto in quanto fatti non contestati, essendosi la controparte limitata ad opporre in compensazione un proprio controcredito, e il rigetto delle avverse domande spiegate in via riconvenzionale in quanto infondate nell'an e nel quantum, ed infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento del saldo della fattura n. 493/2022 per l'importo di €18.137,94, oltre interessi. pagina 1 di 7
Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024. La società opposta, con la propria domanda avanzata in via monitoria, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, ha lamentato l'inadempimento della controparte nel pagamento della merce descritta sia nelle fatture indicate nel ricorso monitorio (queste, comunque, non contestate dalla società opponente) sia nella fattura n.493/2022 (azionata in reconventio reconventionis), e ha evidenziato la bontà della merce descritta in detta ultima fattura e, comunque, la tardiva contestazione dei vizi lamentati, oltre all'infondatezza degli asseriti danni richiesti dall'opponente. La società opponente, dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa evidenziando i gravi difetti del prodotto fornito con la fattura n.493/2022, con conseguenti danni subiti per la transazione costretta a concludere in data 26.09.2022, danni che ha chiesto di porre in compensazione con il credito monitoriamente azionato. Ciò posto, il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento
- del corretto adempimento contrattuale di OR Calcestruzzi s.r.l. in relazione alla merce fornita e il cui mancato pagamento era stato azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, stante la mancata contestazione sul punto di parte opponente;

- del corretto adempimento contrattuale di OR Calcestruzzi s.r.l. in relazione alla merce fornita a TI e descritta nella fattura n. 493/2022 (oggetto di reconventio reconventionis), stante il non contestato parziale mancato pagamento della merce fornita a fronte della dedotta contestazione di non corretto adempimento per non conformità della merce venduta e pacificamente consegnata alla società opponente e, in tesi, contestata dal committente di quest'ultima, e, di qui, se si verta in fattispecie di inadempimento per violazione della garanzia per vizi di cui all'art.1495 c.c. ovvero se si configuri un'ipotesi di risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.1460 c.c., con relativa valutazione dell''ammissibilità dell'azione proposta in termini di tempestività dell'avvenuta denuncia dei pretesi difetti ed esercizio della relativa azione;

- dell'effettività ed entità dei danni pretesi e dei danni consequenziali, in tesi, patiti da parte opponente, opposti in compensazione al credito azionato in via monitoria. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì del rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass. 17371/2003…), il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011;
Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in
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