Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1769

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 13/12/2024, n. 1769
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 1769
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti ai nn. 60/2021 e 170/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi
TRA
, cod. fisc. , nato a Palermo (PA), in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maiorana
Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte resistente nel giudizio R.G. n. 170/2021–
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...], in Controparte_1 C.F._2
data 19.12.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccobono
Nadia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

– parte resistente nel giudizio R.G. n. 60/2021
e parte ricorrente nel giudizio R.G. n. 170/2021 –
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R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;

Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024;

FATTO
Con ricorso depositato in data 8.01.2021 ha domandato al Tribunale Parte_1
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria il 6.12.2011
con (iscritto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Controparte_1
Comune al n. 42, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2011), nonché di confermare il regime
di affidamento condiviso della figlia (nata a [...] il [...]), così Per_1
come stabilito nella sentenza di separazione, con obbligo a carico dello stesso di corrispondere alla resistente € 150,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre
al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e con esclusione di qualsivoglia
assegno divorzile in favore della moglie.
Con ricorso depositato in data 20.01.2021 (R.G. n. 170/2021) Controparte_1
ha contestualmente domandato lo scioglimento del matrimonio, nonché di disporre
l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso di sé,
onerando il del versamento in suo favore di € 400,00 per il mantenimento Pt_1
della figlia ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile.
Su richiesta delle parti, quindi, all'udienza del 2.12.2021, i due procedimenti (R.G.
n. 60/2021 e R.G. n.170/2021) sono stati riuniti.
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R.G. nn. 60/2021 e 170/2021
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.02.2022, il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e
urgenti, ha confermato le condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 587/2022 (pubblicata il 13.07.2022) è stato
pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non essendo
state formulate richieste istruttorie, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la
precisazione delle conclusioni (v. verbale ud.16.02.2023).
Da ultimo, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c.
.
DIRITTO
A seguito dell'emissione, in data 13.07.2022, della sentenza non definitiva n.
587/2022 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano
da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.


1. Sul regime di affidamento e mantenimento della figlia
Per_1
Con riguardo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che
entrambe le parti hanno domandato di disporre per la figlia il regime di Per_1
affidamento condiviso.
Nel caso di specie, nulla osta all'accoglimento della richiesta delle parti di stabilire
un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso
l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e
tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi
diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il regime di visita disposto in
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sede di separazione.
Con riferimento al mantenimento della prole, entrambe le parti chiedono che venga
posto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia, residuando
tuttavia un contrasto sul quantum. Il ricorrente, infatti, ha espressamente
manifestato la volontà di voler contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie. La resistente, invece, richiede per la figlia un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili.
Ebbene, con riguardo alla misura dell'assegno che il deve corrispondere — CP_2
non avendo lo stesso fornito alcuna prova del sopraggiunto peggioramento delle
proprie condizioni economiche e tenuto conto delle necessità ed esigenze della
minore — il Collegio ritiene opportuno confermare l'importo di € 300,00 mensili,
da corrispondere alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.
Infine, va posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire (in ragione
del 50% ciascuno) al pagamento delle c.d. spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, distinte secondo il seguente schema.
Spese extra-assegno rimborsabili anche
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