Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 37
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R. G. N. 7609/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra

AR IA AT, con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Geronimo;
e

A.S.L. BARI in persona del legale rappresentante pro tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;

e INPS in persona del legale rappresentante pro tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;

a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2020 parte ricorrente ha esposto:
1) di aver sottoscritto in data 31.01.2013 con l'associazione AMOPUGLIA Onlus un contratto di lavoro autonomo libero professionale per l'effettuazione di visite mediche domiciliari ai malati oncologici terminali residenti nei territori ricadenti nella competenza organizzativa sanitaria della U.O. di Cure Palliative di Monopoli;

2) che il rapporto in argomento, con decorrenza dal 1/02/2013, si è rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla cessazione definitiva avvenuta in data 30 giugno 2018 in seguito a dimissioni volontarie;

3) che a far data dal 01/07/2018 lavora alle dirette dipendenze dell'ASL Bari, presso l'U.O. di “Cure Palliative” di Monopoli, con contratto a tempo determinato, prorogato per due volte fino al 31/12/2020;
4) che, nonostante le diverse denominazioni formali delle parti datoriali (prima AMOPUGLIA Onlus e poi ASL Bari), la ricorrente a partire dal 01.02.2013 è sempre stata assoggettata alle direttive impartite verbalmente dai responsabili dell'U.O. di Cure Palliative del D.S.S. 12 della ASL BA avvicendatisi nel tempo
1


svolgendo attività di lavoro subordinato nei confronti dell'A.S.L. Bari con mansioni tipiche della figura professionale del dirigente medico impegnato nelle cure palliative.
Sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato la parte ricorrente ha, dunque, chiesto la condanna dell'A.S.L. resistente a corrispondere le differenze retributive tra quanto maturato in base al trattamento previsto per il profilo di dirigente medico dal c.c.n.l. per la dirigenza medica e quanto percepito dall'AMOPUGLIA Onlus nel periodo formalmente lavorato per AMOPUGLIA Onlus, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione contributiva ovvero il risarcimento del relativo danno nonché la condanna dell'azienda convenuta alla corresponsione di un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o di quell'altra che sarà considerata di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la ASL BA, che preliminarmente eccepiva sia la mancata vocatio in ius di Amopuglia, sia la prescrizione quinquennale dei crediti maturati. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa.
L'INPS, l'ente - regolarmente evocato in giudizio – si costituiva in giudizio.
La domanda è parzialmente fondata.
Nel merito deve osservarsi che i fatti innanzi esposti ai nn. 1, 2 e 3 dell'elencazione che precede sono pacifici oltreché documentati tra le parti.
Nel caso in esame, parte ricorrente afferma che - pur avendo formalmente stipulato contratti rinnovati negli anni per lo svolgimento di attività libero professionale a partita IVA, - il rapporto di lavoro sarebbe stato, ab origine, instaurato direttamente con la ASL e sarebbe stato continuativo e caratterizzato, con quest'ultimo soggetto, dai tipici elementi della subordinazione ovvero la soggezione del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Occorre evidenziare che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico”, come la ASL,
rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina né che si tratti di un rapporto a termine, e
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