Trib. Cuneo, sentenza 13/12/2024, n. 392

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 13/12/2024, n. 392
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 392
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. N. R.G. 2886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2886/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sara Arese Parte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Livia Bonino che CP_1
lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 14 settembre 2009 (sebbene dall'atto integrale di matrimonio depositato in atti si evinca che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito civile in data
14 febbraio 2009), optando per il regime della comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte I, dell'anno 2009;
pagina 1 di 6
che dal matrimonio sono nati i figli in Nuoro (NU) il 03.09.2008, in Persona_1 Persona_2
Cuneo (CN) il 03.12.2009 e in Cuneo (CN) il 08.09.2014;
Per_3
che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa di questo Tribunale del
04/11/2022;
che sin dalla autorizzazione a vivere separatamente la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo;



P.Q.M

.

IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14 febbraio 2009 in Nuoro da Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei CP_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nuoro al N. 4, parte I dell'anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 6
. Per_3
B.

1. I figli minori e rispettivamente di anni 14 – 13 e 8, Persona_1 Persona_2 Per_3
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Ciascun genitore eserciterà in via esclusiva la responsabilità
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