Trib. Brescia, sentenza 25/10/2024, n. 1150
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Testo completo
N. 1454/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. E S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. G R, dall'avv. W M e dall'avv. F G
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
e
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, in proprio ex art. 417-bis, comma 1 c.p.c.
RESISTENTI
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. parte resistente concludeva come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 25 luglio 2023 Parte_1 conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Brescia - Sezione Lavoro, dolendosi del mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti relativa ai servizi svolti in periodi di supplenze brevi e saltuarie.
Più precisamente, la ricorrente esponeva di essere un'insegnante di scuola
d'infanzia presso l' di Montichiari (BS) e Organizzazione_1 precisava di avere eseguito la propria prestazione lavorativa, durante l'a.s.
2021/2022, sulla scorta dei contratti a termine specificatamente indicati in atti.
La dipendente affermava che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna erogazione ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, nonostante tale disposizione non prevedesse alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato ovvero determinato, né tantomeno alcuna differenza di trattamento tra docenti impegnati in supplenze annuali ovvero temporanee.
In tal senso, riteneva che l'Amministrazione scolastica avesse serbato Parte_1 una condotta discriminatoria, in violazione della Direttiva 1999/70/CE, laddove aveva sostenuto che la retribuzione professionale docenti non spettasse ai prestatori assunti per periodi brevi e saltuari.
La ricorrente richiamava poi la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'emolumento in controversia doveva essere riconosciuto a tutti gli insegnanti,
a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato.
Precisava che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50 mensili
(€ 5,82 per 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 184,50 mensili (€ 6,15 per
30 giorni) dall'1 gennaio 2022 (in base alla modalità di calcolo prevista dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999), a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 C.C.N.L.
Scuola 29 novembre 2007).
In particolare, la lavoratrice affermava di essere rimasta in credito di un importo complessivo al momento del ricorso € 597,78 (comprensivo sia della quota di
2
competenza previdenziale, sia della quota di competenza erariale ai sensi dell'art.
19 l. 218/1952), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In considerazione di tutto ciò, domandava l'accertamento del proprio Parte_1 diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e, per l'effetto, invocava la condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della somma in controversia.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio il il Controparte_1
19 febbraio 2022, con memoria in cui contestava in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e sosteneva, in definitiva, la correttezza del proprio operato, sulla scorta di una lettura congiunta dell'art. 4 l. 124/1999 e dell'art. 25 C.C.N.I.
Comparto Scuola del 31 agosto 1999, da cui discendeva l'esclusione del personale assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee dal novero dei soggetti cui doveva essere riconosciuta la retribuzione professionale docenti.
Più precisamente, osservava in punto di fatto che, in base allo stato matricolare di
prelevato dal sistema informativo ministeriale o SIDI, la ricorrente Parte_1 risultava assunta, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, per una sequenza continuativa di nove “supplenze brevi e saltuarie”, a copertura di un posto di docente di scuola d'infanzia per quindici ore di insegnamento settimanale presso Org l' di Carpenedolo (BS).
Il confronto fra il primo comma dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - destinato a individuare le categorie di docenti a tempo determinato aventi diritto all'allora compenso individuale accessorio - e i primi tre commi dell'art. 4 della l.
n. 1294/1999, rendeva palese l'espunzione dei supplenti temporanei di cui al terzo comma dell'art. 4 dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto a percepire la suddetta retribuzione.
L'esegesi complessiva dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 induceva a rinvenire, nel rinvio a esso operato dall'art. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. E S, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. G R, dall'avv. W M e dall'avv. F G
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
e
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, in proprio ex art. 417-bis, comma 1 c.p.c.
RESISTENTI
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. parte resistente concludeva come da nota scritta tempestivamente depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 25 luglio 2023 Parte_1 conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Brescia - Sezione Lavoro, dolendosi del mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti relativa ai servizi svolti in periodi di supplenze brevi e saltuarie.
Più precisamente, la ricorrente esponeva di essere un'insegnante di scuola
d'infanzia presso l' di Montichiari (BS) e Organizzazione_1 precisava di avere eseguito la propria prestazione lavorativa, durante l'a.s.
2021/2022, sulla scorta dei contratti a termine specificatamente indicati in atti.
La dipendente affermava che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna erogazione ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, nonostante tale disposizione non prevedesse alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato ovvero determinato, né tantomeno alcuna differenza di trattamento tra docenti impegnati in supplenze annuali ovvero temporanee.
In tal senso, riteneva che l'Amministrazione scolastica avesse serbato Parte_1 una condotta discriminatoria, in violazione della Direttiva 1999/70/CE, laddove aveva sostenuto che la retribuzione professionale docenti non spettasse ai prestatori assunti per periodi brevi e saltuari.
La ricorrente richiamava poi la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'emolumento in controversia doveva essere riconosciuto a tutti gli insegnanti,
a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato.
Precisava che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50 mensili
(€ 5,82 per 30 giorni) sino al 31 dicembre 2021 e a € 184,50 mensili (€ 6,15 per
30 giorni) dall'1 gennaio 2022 (in base alla modalità di calcolo prevista dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999), a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 C.C.N.L.
Scuola 29 novembre 2007).
In particolare, la lavoratrice affermava di essere rimasta in credito di un importo complessivo al momento del ricorso € 597,78 (comprensivo sia della quota di
2
competenza previdenziale, sia della quota di competenza erariale ai sensi dell'art.
19 l. 218/1952), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In considerazione di tutto ciò, domandava l'accertamento del proprio Parte_1 diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L.
Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e, per l'effetto, invocava la condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della somma in controversia.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio il il Controparte_1
19 febbraio 2022, con memoria in cui contestava in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e sosteneva, in definitiva, la correttezza del proprio operato, sulla scorta di una lettura congiunta dell'art. 4 l. 124/1999 e dell'art. 25 C.C.N.I.
Comparto Scuola del 31 agosto 1999, da cui discendeva l'esclusione del personale assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee dal novero dei soggetti cui doveva essere riconosciuta la retribuzione professionale docenti.
Più precisamente, osservava in punto di fatto che, in base allo stato matricolare di
prelevato dal sistema informativo ministeriale o SIDI, la ricorrente Parte_1 risultava assunta, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, per una sequenza continuativa di nove “supplenze brevi e saltuarie”, a copertura di un posto di docente di scuola d'infanzia per quindici ore di insegnamento settimanale presso Org l' di Carpenedolo (BS).
Il confronto fra il primo comma dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - destinato a individuare le categorie di docenti a tempo determinato aventi diritto all'allora compenso individuale accessorio - e i primi tre commi dell'art. 4 della l.
n. 1294/1999, rendeva palese l'espunzione dei supplenti temporanei di cui al terzo comma dell'art. 4 dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto a percepire la suddetta retribuzione.
L'esegesi complessiva dell'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999 induceva a rinvenire, nel rinvio a esso operato dall'art. 7
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