Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 10
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10267 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10267/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti Alessandra Cristani e Parte_1 C.F._1
Stefania Nicoletta Pisano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Brescia
e
(c.f. ), con gli avv.ti Sabrina Bresciani e RA Parte_2 CodiceFiscale_2
Ceccatelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Desenzano del Garda (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I ricorrenti, signori e , chiedono congiuntamente che venga Parte_1 Parte_2 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n° 245 Parte II Serie
A anno 2008 del relativo Registro del Comune di Brescia, alle seguenti
CONDIZIONI
Sotto il profilo personale
1) Il figlio RA rimane affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse relative ad
istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché delle sue particolari condizioni psico-fisiche, nel rispetto del suo superiore interesse.
2) RA rimarrà collocato presso la struttura sanitaria Villa Meardi – Paolo VI Onlus - sita a Retorbido
(PV), pur mantenendo la residenza anagrafica presso la casa materna sita in Castenedolo (BS) in Via A.
Volta n° 9/C.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di RA in funzione della realizzazione del suo progetto di vita per preservarne un'equilibrata crescita, tenendo in primaria considerazione le sue fragili condizioni psico-fisiche.
3) I signori e vedranno e terranno RA secondo gli accordi assunti Parte_1 Parte_2 con la struttura ove il minore è ricoverato, nonché conformemente al progetto concordato con la NPI ed il
Servizio Sociale che curano la sua presa in carico. I genitori attualmente trascorrono con il figlio i giorni di sabato e domenica ogni tre settimane in modo che RA trascorra alternativamente un giorno con la madre ed un giorno con il padre presso le rispettive abitazioni. Gli ulteriori ed eventuali rientri del minore presso i genitori verranno definiti unitamente agli operatori di riferimento in funzione delle evoluzioni del percorso in essere.
4) I signori e continueranno a gestire congiuntamente ed a cadenza Parte_1 Parte_2 mensile i viaggi presso la struttura residenziale per far visita al figlio in modo da restituire a quest'ultimo un clima di condivisione e da suddividersi gli oneri del viaggio. In particolare, la madre sosterrà i costi del viaggio (carburante) ed il padre quelli relativi al vitto.
Sotto il profilo economico-patrimoniale
a. Mantenimento e questioni economiche relative al figlio
5) Alla luce della collocazione del figlio RA presso la citata struttura residenziale Villa Meardi – Paolo
VI Onlus, le cui rette vengono, allo stato interamente sostenute dall'Azienda Territoriale Sanitaria e dalla
Regione Lombardia, alcun contributo di mantenimento in favore del figlio verrà disposto a carico del signor
ed in favore della RA . Il padre