Trib. Bergamo, sentenza 15/03/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 15/03/2024, n. 705
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 705
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. 8434/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a Ruolo Generale n. 8434/2022 avente per oggetto “opposizione all'esecuzione (art. 615 2° comma c.p.c.) mobiliare” promossa da
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.
13756881002), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n.
14, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pavone con studio in
Messina (ME), Via Consolare Valeria n. 81 presso cui è elettivamente domiciliata.
- ATTRICE - contro
DO IO (C.F. [...]), nato a
Milano (MI) il 01.05.1966 e residente in [...],
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rappresentato e difeso da sé stesso, in proprio, in qualità di avvocato del Foro di Bergamo, con studio in Treviolo (BG), Via Lega
Lombarda n° 1/C presso cui è elettivamente domiciliato.
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE:
L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
In via preliminare, revocare il provvedimento di sospensione emesso dal G.E. con il decreto di comparizione delle parti e successivamente con l'ordinanza del 7/7/2022 nella fase cautelare innanzi ad esso (proc. n. 1022/2022 R.G.E.) e comunque, disattendere e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione per difetto dei presupposti richiesti dalla legge;

In via principale, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da NA RI per le ragioni esposte in narrativa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e per l'effetto disattenderla e/o rigettarla con ogni conseguente statuizione di legge unitamente a tutte le domande avversarie, confermando la legittimità del pignoramento;

Adottare, all'occorrenza, ogni provvedimento o statuizione di legge per la prosecuzione dell'attività esecutiva.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
PARTE CONVENUTA DO IO:
IN VIA PRINCIPALE Confermare l'ordinanza emessa del G.E. in data 07.07.2022 a definizione del procedimento di opposizione ex art. 615 2°c e 617 2°c C.P.C. (R.G.E.
1022/2022 Tribunale di Bergamo) e, con riferimento alle motivazioni di merito in essa svolte, Dichiarare l'inefficacia del pignoramento per i motivi di cui sopra relativi all'impignorabilità del bene oggetto della procedura esecutiva, ordinando la cancellazione del verbale di pignoramento trascritto presso il
Pubblico Registro Automobilistico.
IN OGNI CASO Rifusione integrale delle spese del procedimento secondo la normativa vigente.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni e più ampia riserva di allegazione documentale e di richiesta di mezzi istruttori, anche a prova contraria, l'articolazione dei quali è rimandata alle memorie previste dall'art. 183 C.P.C. cui, col presente atto, si fa fin d'ora espressa richiesta.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato telematicamente il 30.11.2022,
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE conveniva in giudizio il sig. DO IO, così instaurando la causa
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di merito successiva alla fase cautelare di cui all'opposizione ex art.
615 2° c. c.p.c., radicata dall'odierno convenuto con ricorso depositato il 30.04.2022 e conclusasi con l'emissione in data
07.07.2022 dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva con cui l'ente di riscossione aveva pignorato l'automobile dell'opponente. In particolare, l'attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi la validità e legittimità di detto pignoramento, con contestuale revoca della sospensione dell'esecuzione, stante
l'assenza di rapporto di strumentalità del veicolo pignorato rispetto all'attività professionale di avvocato svolta dal sig. DO
IO, con conseguente aggredibilità del mezzo.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data
17.03.2023 si costituiva nel presente giudizio l'avv. DO
IO, contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle relative domande. In particolare, parte convenuta deduceva
l'illegittimità dell'atto di pignoramento, avendo lo stesso ad oggetto un'autovettura che, per la sua natura di bene aziendale indispensabile per l'attività professionale, sarebbe pignorabile nei limiti di 1/5 del patrimonio aziendale, il cui ammontare irrisorio tuttavia ne escluderebbe la pignorabilità.
All'udienza di prima comparizione del 11.04.2023, parte attrice chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 6° c. c.p.c. Il Giudice, preso atto, concedeva alle parti i richiamati termini e rinviava la causa per gli ulteriori incombenti.
Alla successiva udienza del 11.07.2023, il Giudice dava preliminarmente atto che il giorno stesso AGENZIE DELLE
ENTRATE – RISCOSSIONE aveva depositato note scritte, alla cui acquisizione si opponeva parte convenuta, che altresì chiedeva
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fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, rilevata l'irritualità delle note depositate a verbale dall'attrice, ne ordinava l'espunzione dal fascicolo e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.11.2023, parte
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