Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 284
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Testo completo
N. R.G.V.G 1612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Nativi del
Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in Alessandria, Via Legnano n. 29, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caviglia del Foro di
Alessandria, presso lo studio del quale, in Serravalle Scrivia (AL), Viale Martiri della Benedicta n.
100/7, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
visto il ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione nel matrimonio in Vignole Borbera, in data 28 agosto 1999, alle seguenti condizioni: “1.
i sig,ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
pagina 1 di 5 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in
Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore Pt_1
e con il figlio maggiore ;
3. Il figlio minore manterrà collocazione Per_1 Per_2 Per_1
abitativa ed anagrafica presso la casa coniugale con la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo (anni ) avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Per_1
sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché nel rispetto delle Pt_1
esigenze di vita e lavorative della sig.ra 6. I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre Pt_1 festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori.
7. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive periodo da stabilire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1612/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Nativi del
Foro di Alessandria, presso lo studio della quale, in Alessandria, Via Legnano n. 29, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Caviglia del Foro di
Alessandria, presso lo studio del quale, in Serravalle Scrivia (AL), Viale Martiri della Benedicta n.
100/7, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
visto il ricorso congiunto depositato in data 17 luglio 2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione nel matrimonio in Vignole Borbera, in data 28 agosto 1999, alle seguenti condizioni: “1.
i sig,ri e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
pagina 1 di 5 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in
Vignole Borbera (AL), Via Italia n. 126, rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore Pt_1
e con il figlio maggiore ;
3. Il figlio minore manterrà collocazione Per_1 Per_2 Per_1
abitativa ed anagrafica presso la casa coniugale con la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali del minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse dei figli;
4. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico, sulle questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
5. il padre, data l'età del ragazzo (anni ) avrà diritto di visita libero previo accordo e preavviso con il minore e la Per_1
sig.ra nel totale rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del ragazzo nonché nel rispetto delle Pt_1
esigenze di vita e lavorative della sig.ra 6. I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre Pt_1 festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori.
7. Nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive periodo da stabilire
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