Trib. Parma, sentenza 07/03/2025, n. 280
TRIB Parma
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Parma
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2330/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Riccio n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Katia Guarini del Foro di Parma e dell'Abogado Pierfrancesco Guido del Foro di
Roma, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Goito n. 16, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, che la rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 326/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 10 marzo 2022, pubblicata il successivo 18 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, adiva il Tribunale di Parma per Parte_1
ivi sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Calestano (PR) il 7 maggio
2005 con (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Calestano n. 2, P. I, Reg. Uff. Anno 2005), dalla cui unione erano nati due figli, e , Per_1 Parte_1
ancora minori di età.
A sostegno del ricorso esponeva che il Tribunale di Parma con sentenza n. 38/2020 del 9 gennaio
2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Il chiedeva, oltre alla pronunzia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocazione prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del diritto di visita in suo favore. Quanto alle statuizioni di carattere economico, instava per una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione, chiedendo che fosse ridotto da euro 700,00 ad euro 500,00 mensili. Domandava, inoltre, che anche la partecipazione alle spese straordinarie fosse fissata nella misura del 50% rispetto al 60% previsto nella sentenza di separazione.
Si opponeva, infine, al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, allegando che la stessa, oltre a godere di adeguati redditi propri, aveva instaurato una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma contestando le richieste economiche avversarie.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, la resistente domandava che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione in merito all'affidamento condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso di sé e alla determinazione dei periodi e delle modalità di frequentazione dei minori con il padre, trasferitosi ormai da anni in Spagna. Chiedeva che fosse comunque posto l'obbligo a carico del di vedere e tenere con sé i ragazzi almeno un fine Pt_1
settimana al mese.
Sul fronte economico, la lamentava l'inadeguatezza della misura del contributo di CP_1
mantenimento per i figli previsto in sede di separazione, a fronte del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, conseguente sia alla perdita del lavoro sia alla vendita della casa coniugale, che in precedenza era stata concessa in locazione, così garantendole un gettito mensile di euro 450,00. Sulla base delle predette circostanze sopravvenute, la resistente chiedeva l'aumento ad euro 1.200,00 complessivi, rivalutabili ISTAT, del contributo mensile per il mantenimento dei figli dovuto dal ricorrente, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
2
All'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
Nominato il Giudice Istruttore Dott.ssa Vena, all'udienza del 2 marzo 2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 326/2022 pronunciata in data 10 marzo 2022 e pubblicata il successivo 18 marzo 2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e fissava l'udienza del 29 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 23 gennaio 2024, il depositava ricorso in corso di causa ex art. 709, ultimo comma, Pt_1
c.p.c., originante il sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2021 RG, con cui chiedeva, alla luce della cessazione del proprio rapporto di lavoro in Spagna e del suo rientro in Italia, che fosse disposta la collocazione paritaria alternata dei figli minori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento posto a proprio carico, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva che tale contributo fosse ridotto a complessivi euro
250,00 mensili. Il allegava che, in data 19 agosto 2022, era cessato il suo rapporto di Pt_1
lavoro alle dipendenze della SM Pack Ibèrica s.l., a seguito del licenziamento intimato dalla predetta società, sicché dal mese di ottobre 2022 aveva iniziato a percepire un'indennità di disoccupazione pari ad euro 1.200,00 mensili. Rientrato in Italia, in data 2 ottobre 2023 era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'agenzia di lavoro Staff, dalla quale percepiva una retribuzione di circa euro 1.636,00 mensili. Aveva altresì reperito un'abitazione, condotta in locazione al canone mensile di euro 500,00, sita in Sala Baganza (PR), Via Maestri n.
26, a pochi chilometri di distanza da quella della , in modo da poter frequentare CP_1
assiduamente i propri figli.
La resistente, dal canto suo, si opponeva alla richiesta modifica delle condizioni di cui al provvedimento presidenziale. In via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto di dover ridurre il contributo di mantenimento per i figli dovuto dal chiedeva che l'importo fosse Pt_1
stabilito in complessivi euro 600,00 mensili, indicizzati ISTAT.
In particolare, quanto al mutamento dell'assetto residenziale dei minori, la CP_1
rappresentava che, durante la permanenza del marito in Spagna, durata ben sette anni, la frequentazione dello stesso con i figli minori era stata irregolare e soprattutto discontinua, sicché i figli avevano trovato in lei la principale figura di riferimento. Da quando il marito, nel dicembre
2023, aveva fatto rientro in Italia, il rapporto di frequentazione era divenuto sicuramente più regolare, ma in ogni caso ciò non poteva giustificare il collocamento paritario e alternato dei minori,
3
in quanto tale soluzione sarebbe stata pregiudizievole per gli stessi. Infatti, le abitazioni del ricorrente e della resistente si trovavano in due paesi differenti, ovvero a Felino e a Sala Baganza.
Ciò avrebbe comportato la necessità di continui spostamenti dei minori per poter raggiungere la scuola, con la conseguenza che i minori avrebbero dovuto essere accompagnati la mattina a scuola dal padre (che non aveva un orario di lavoro compatibile) o avrebbero dovuto prendere un mezzo pubblico. A dire della , la vera ragione sottesa alla richiesta di modifica avanzata dal CP_1
era quella di sottrarsi al pagamento del contributo di mantenimento posto a suo a carico. Pt_1
Infine, la resistente non solo si opponeva all'ipotesi di mantenimento diretto di e da Per_1 CP_2
parte di ciascun genitore, ma riteneva che i 250,00 euro offerti dal ricorrente non fossero sufficienti neppure per soddisfare le esigenze primarie dei ragazzi.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Felino
(PR) e della documentazione fiscale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024, il ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione paritaria alternata dei figli presso ciascun genitore, con onere a carico degli stessi di provvedere al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. In via subordinata, si dichiarava disponibile a corrispondere la complessiva somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. La resistente, dal canto suo, insisteva per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale e si opponeva alla collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, chiedendo la collocazione prevalente degli stessi presso di sé, con facoltà del di vederli ogni qualvolta lo avesse voluto. Pt_1
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 326/2022, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione dei minori e ,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2330/2021 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Riccio n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Katia Guarini del Foro di Parma e dell'Abogado Pierfrancesco Guido del Foro di
Roma, che lo rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Ricorrente -
nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Parma, Via Goito n. 16, presso lo studio Controparte_1
degli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, che la rappresentano e difendono, giusta delega agli atti
- Resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: “Scioglimento del matrimonio”
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione della presente sentenza, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 326/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 10 marzo 2022, pubblicata il successivo 18 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021, adiva il Tribunale di Parma per Parte_1
ivi sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Calestano (PR) il 7 maggio
2005 con (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Calestano n. 2, P. I, Reg. Uff. Anno 2005), dalla cui unione erano nati due figli, e , Per_1 Parte_1
ancora minori di età.
A sostegno del ricorso esponeva che il Tribunale di Parma con sentenza n. 38/2020 del 9 gennaio
2020, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, lo stato di separazione tra i coniugi si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i medesimi. Il chiedeva, oltre alla pronunzia sul vincolo, l'affidamento condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocazione prevalente presso la madre e con specifica regolamentazione del diritto di visita in suo favore. Quanto alle statuizioni di carattere economico, instava per una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli posto a suo carico con la sentenza di separazione, chiedendo che fosse ridotto da euro 700,00 ad euro 500,00 mensili. Domandava, inoltre, che anche la partecipazione alle spese straordinarie fosse fissata nella misura del 50% rispetto al 60% previsto nella sentenza di separazione.
Si opponeva, infine, al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, allegando che la stessa, oltre a godere di adeguati redditi propri, aveva instaurato una stabile convivenza con il suo nuovo compagno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma contestando le richieste economiche avversarie.
Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, la resistente domandava che fossero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione in merito all'affidamento condiviso dei figli, alla collocazione prevalente presso di sé e alla determinazione dei periodi e delle modalità di frequentazione dei minori con il padre, trasferitosi ormai da anni in Spagna. Chiedeva che fosse comunque posto l'obbligo a carico del di vedere e tenere con sé i ragazzi almeno un fine Pt_1
settimana al mese.
Sul fronte economico, la lamentava l'inadeguatezza della misura del contributo di CP_1
mantenimento per i figli previsto in sede di separazione, a fronte del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche, conseguente sia alla perdita del lavoro sia alla vendita della casa coniugale, che in precedenza era stata concessa in locazione, così garantendole un gettito mensile di euro 450,00. Sulla base delle predette circostanze sopravvenute, la resistente chiedeva l'aumento ad euro 1.200,00 complessivi, rivalutabili ISTAT, del contributo mensile per il mantenimento dei figli dovuto dal ricorrente, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie.
2
All'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
Nominato il Giudice Istruttore Dott.ssa Vena, all'udienza del 2 marzo 2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 326/2022 pronunciata in data 10 marzo 2022 e pubblicata il successivo 18 marzo 2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e fissava l'udienza del 29 novembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 23 gennaio 2024, il depositava ricorso in corso di causa ex art. 709, ultimo comma, Pt_1
c.p.c., originante il sub procedimento iscritto al n. 2330-1/2021 RG, con cui chiedeva, alla luce della cessazione del proprio rapporto di lavoro in Spagna e del suo rientro in Italia, che fosse disposta la collocazione paritaria alternata dei figli minori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento posto a proprio carico, fermo restando il pagamento del 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva che tale contributo fosse ridotto a complessivi euro
250,00 mensili. Il allegava che, in data 19 agosto 2022, era cessato il suo rapporto di Pt_1
lavoro alle dipendenze della SM Pack Ibèrica s.l., a seguito del licenziamento intimato dalla predetta società, sicché dal mese di ottobre 2022 aveva iniziato a percepire un'indennità di disoccupazione pari ad euro 1.200,00 mensili. Rientrato in Italia, in data 2 ottobre 2023 era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'agenzia di lavoro Staff, dalla quale percepiva una retribuzione di circa euro 1.636,00 mensili. Aveva altresì reperito un'abitazione, condotta in locazione al canone mensile di euro 500,00, sita in Sala Baganza (PR), Via Maestri n.
26, a pochi chilometri di distanza da quella della , in modo da poter frequentare CP_1
assiduamente i propri figli.
La resistente, dal canto suo, si opponeva alla richiesta modifica delle condizioni di cui al provvedimento presidenziale. In via subordinata, laddove il Tribunale avesse ritenuto di dover ridurre il contributo di mantenimento per i figli dovuto dal chiedeva che l'importo fosse Pt_1
stabilito in complessivi euro 600,00 mensili, indicizzati ISTAT.
In particolare, quanto al mutamento dell'assetto residenziale dei minori, la CP_1
rappresentava che, durante la permanenza del marito in Spagna, durata ben sette anni, la frequentazione dello stesso con i figli minori era stata irregolare e soprattutto discontinua, sicché i figli avevano trovato in lei la principale figura di riferimento. Da quando il marito, nel dicembre
2023, aveva fatto rientro in Italia, il rapporto di frequentazione era divenuto sicuramente più regolare, ma in ogni caso ciò non poteva giustificare il collocamento paritario e alternato dei minori,
3
in quanto tale soluzione sarebbe stata pregiudizievole per gli stessi. Infatti, le abitazioni del ricorrente e della resistente si trovavano in due paesi differenti, ovvero a Felino e a Sala Baganza.
Ciò avrebbe comportato la necessità di continui spostamenti dei minori per poter raggiungere la scuola, con la conseguenza che i minori avrebbero dovuto essere accompagnati la mattina a scuola dal padre (che non aveva un orario di lavoro compatibile) o avrebbero dovuto prendere un mezzo pubblico. A dire della , la vera ragione sottesa alla richiesta di modifica avanzata dal CP_1
era quella di sottrarsi al pagamento del contributo di mantenimento posto a suo a carico. Pt_1
Infine, la resistente non solo si opponeva all'ipotesi di mantenimento diretto di e da Per_1 CP_2
parte di ciascun genitore, ma riteneva che i 250,00 euro offerti dal ricorrente non fossero sufficienti neppure per soddisfare le esigenze primarie dei ragazzi.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Felino
(PR) e della documentazione fiscale delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024, il ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo, fermo l'affidamento condiviso, la collocazione paritaria alternata dei figli presso ciascun genitore, con onere a carico degli stessi di provvedere al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva spettanza. In via subordinata, si dichiarava disponibile a corrispondere la complessiva somma mensile di euro 250,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. La resistente, dal canto suo, insisteva per la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale e si opponeva alla collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, chiedendo la collocazione prevalente degli stessi presso di sé, con facoltà del di vederli ogni qualvolta lo avesse voluto. Pt_1
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. termine ridotto di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
* * * * *
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, con sentenza parziale n. 326/2022, ha già emesso sentenza non definitiva di divorzio tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione dei minori e ,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi