Trib. Lecco, sentenza 11/07/2024, n. 109
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Mirco Lombardi Presidente
Dr. Dario Colasanti Giudice
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 523/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandra Biasiotti Mogliazza, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via Leone Pancaldo n.4;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.6.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., e di seguito riportate:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai signori ed in CO (CO) in data 21 febbraio 2004 Parte_2 Parte_1
(scegliendo il regime della comunione dei beni) registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CO - Anno Numero Parte Serie - ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge
2. I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ai genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: un fine settimana alternato con la moglie, prelevandoli il venerdì dalla casa materna dopo le ore 19:00 circa, per riaccompagnarli presso l'abitazione della madre la domenica sera dopo cena, nonché un giorno infrasettimanale (che concorderà direttamente con i figli e ) , giorno nel quale il Per_1 Per_2 signor si impegna a prelevarli dalla casa materna alle ore 18:30 circa per poi Parte_1 riaccompagnarli a scuola il giorno successivo. Qualora nei giorni o nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi dovesse essere fuori sede per lavoro, il giorno di visita ed il weekend potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre e previo loro accordo;
in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero) per la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa materna (oppure) paterna, previo accordo telefonico. Quanto alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Il giorno di Natale e la Vigilia verranno trascorsi l'uno con un genitore e l'uno con l'altro. I ragazzi, inoltre, trascorreranno le vacanze metà con un Per_3 genitore e metà con l'altro. Il giorno di Pasqua resteranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale, sempre ad anni alterni. I figli trascorreranno alternativamente con i genitori
i giorni di festa, religiosa e nazionale (vacanze di Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7/8 dicembre, ecc.). Quanto, infine, alle vacanze estive, i ragazzi trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non continuativi, da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno con la madre;
4. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero…) verrà presa in accordo tra i due genitori.
5. Quando avranno con sé i figli, durante le festività e le ferie, le parti si comunicheranno eventuali recapiti diversi dall'usuale;
6. La casa coniugale, sita in Perledo, Contrada degli Archi n. 5, rimarrà, allo stato, assegnata al sig. Parte_1
7. Il sig. si obbliga a pagare per intero tutte le restanti rate del mutuo ipotecario Parte_1 erogato ai coniugi dalla giusto contratto di mutuo stipulato - Organizzazione_1 nonché tutte le spese ordinarie straordinarie relative a detto immobile così come le imposte attualmente denominate Tari/Tres, cioè tassa rifiuti e Tasi pe relativa la casa cointestata, sita in
Perledo, Contrada degli Archi n. 5. 8. Ogni bimestre il sig. dovrà esibire le ricevute del pagamento delle rate di mutuo Parte_1 nonché delle spese ordinarie /straordinarie effettuate alla sig.ra Pt_2
2
9. Nel caso in cui, il signor dovesse essere moroso per tutto quanto sopra detto Parte_1
(mutuo+ Spese), la sig.ra al terzo mese di insolvenza si trasferirà nella casa in Perledo, Pt_2 Contrada degli Archi n. 5, con i figli ed il sig. dovrà lasciare l'abitazione. La sig.ra Parte_1 deciderà se pagare le rate insolute o mettere in vendita l'abitazione e del signor Pt_2 fin da oggi non si oppone e non si opporrà alla vendita. Il ricavato della vendita, Parte_1 pagate le rate insolute ed estinto il mutuo, verrà ripartito al 50% tra il sig. e la sig.ra Parte_1