Trib. Vercelli, sentenza 30/05/2024, n. 231
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Testo completo
N. 237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M T Presidente dott. A P Giudice dott.ssa S F Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 237/2024 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. P B
RICORRENTE
nato in Ucraina il 01.11.1960 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, all'udienza del 21.5.2024, ha concluso: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. ex art. 3, CP_1
comma 1, n.1, lettera b) L. 898/70;
Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile del affinché Parte_2 proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 dpr 396/2000.
Con vittoria delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP di legge.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in data 02.06.1984, in Shyrivtsi Parte_1 CP_1
(Ucraina);
l'atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di . Pt_2
Dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio diretto nei confronti del coniuge.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
21.5.2024 cui è comparso personalmente.
La causa, di natura documentale, è stata immediatamente trattenuta a decisione.
Ritenuto che: sulla COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione
Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M T Presidente dott. A P Giudice dott.ssa S F Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 237/2024 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. P B
RICORRENTE
nato in Ucraina il 01.11.1960 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, all'udienza del 21.5.2024, ha concluso: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. ex art. 3, CP_1
comma 1, n.1, lettera b) L. 898/70;
Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio di stato civile del affinché Parte_2 proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 dpr 396/2000.
Con vittoria delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP di legge.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in data 02.06.1984, in Shyrivtsi Parte_1 CP_1
(Ucraina);
l'atto è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di . Pt_2
Dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio diretto nei confronti del coniuge.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
21.5.2024 cui è comparso personalmente.
La causa, di natura documentale, è stata immediatamente trattenuta a decisione.
Ritenuto che: sulla COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione
Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza
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