Trib. Treviso, sentenza 19/01/2024, n. 39
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Testo completo
199 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.nella causa iscritta al n. 199/2022 R .G. tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Pablo Bottega del foro di Treviso presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pangaro del foro di Udine presso Controparte_1 il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dall'1 aprile 2021 al 7 Parte_1 CP_1 gennaio 2022 con mansioni di autista ed inquadramento al V livello del CCNL applicato.
Il suo lavoro era sempre consistito nel trasportare merce per conto di in Controparte_2 CP_ viaggi della durata di un giorno nel nord con partenza e ritorno nella sede di CP_2
di Pordenone, così come era sempre stata a fornirgli le indicazioni sul lavoro da CP_2 compiere. era creditore delle retribuzioni maturate a dicembre (18 giornate) 2021 e gennaio 2022 Pt_1 oltre che del TFR e delle indennità di trasferta non correttamente erogate durante il rapporto.
La mensilità di dicembre (18 giorni di lavoro, festività e ratei delle mensilità aggiuntive) ammontava ad €1979,33, la mensilità di gennaio(quando non aveva lavorato su disposizione dell'azienda) ammontava ad €160,48 (due festività), il TFR ad €1269,13, per un totale di
2909,13 già detratto l'acconto di €500,00 ricevuto.
Quanto all'indennità trasferta. aveva maturato l'indennità di prima fascia (6-12 ore) Pt_1 prevista dall'art. 62 comma 3 CCNL per ogni giorno lavorato in quanto ogni giorno aveva effettuato consegne oltre il territorio del comune di Pordenone restando fuori da tale territorio per oltre 6 ore;
il datore di lavoro aveva erogato le indennità di €33,56 giornaliere (importo superiore a quello di prima fascia, pari ad €21,80) ma non per ogni giorno, così residuando il credito di €1327,66.
Poiché tra e era intercorso un contratto di appalto, era Parte_2 CP_1 CP_2 responsabile in solido con ex art. 29 d.lgs 276/03 o in subordine ex art. 6 ter e 83 CP_1 bis l.133/2008.
non si è costituita. Controparte_2
si è costituita e, premesso di occuparsi di logistica e trasporto su strada per conto CP_1 terzi soprattutto in veste di sub vettore, ha esposto di avere, nel 2021, preso in carico alcuni trasporti commissionati da per la zona di Pordenone e di avere proprio in vista di CP_2 tali trasporti assunto (dapprima a tempo determinato e, poi, a tempo indeterminato) che Pt_1 nel pordenonese era residente.
Il rapporto di lavoro era terminato in ragione delle dimissioni rassegnate dal lavoratore il 4 gennaio con decorrenza 8 gennaio 2022, senza, pertanto, rispettare il preavviso di 15 giorni così come previsto dall'art. 36 CCNL
Il lavoratore era così debitore dell'indennità di mancato preavviso pari ad €882,68 (€80,24x11) ed era per tale ragione che le retribuzioni di