Trib. Roma, sentenza 03/07/2024, n. 11281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/07/2024, n. 11281
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11281
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66675 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(MONTELLA, 03/06/1968), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI SIMONE GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;

ricorrente
E
(ROMA, 14/08/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MADONIA PIETRO giusta procura speciale in atti;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/02/2024 le parti precisavano le conclusioni come
da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 10/10/1997 contraeva matrimonio civile con
e che dall'unione nascevano il 4/12/1997 i figli Controparte_1
gemelli e , esponeva che con decreto del 24/9/2012 il Per_1 Per_2
Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa
comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni
ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge avrebbe provveduto
autonomamente al proprio mantenimento, i figli, all'epoca minorenni, sono
affidati ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei
tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla
madre l'assegno perequativo di euro 600,00 mensili per il mantenimento dei
figli (euro 300,00 ciascuno), onere di ambo le parti di contribuire in eguale
misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la
convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di
talché ricorrevano i
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