Trib. Salerno, sentenza 25/06/2024, n. 1418
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 17/2024 Cont. Lav. vertente:
TRA
AT NE, rappresentato e difeso dall'avv. Simone
Labonia, in virtù di mandato in atti.
OPPONENTE
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Garzilli, in virtù di mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 02.01.2024, BA
EL adiva il Giudice di Salerno, quale Giudice del lavoro, per
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sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: sospendere, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 820/2023 (R.G. 6459/2023), concorrendo gravi motivi di pregiudizio delle ragioni patrimoniali dell'odierno ricorrente/opponente, che deriverebbero dall'avvio di azioni esecutive in suo danno, anche alla luce della consistente portata della pretesa creditoria di contro azionata;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare illegittima, inammissibile, improponibile, nulla, annullabile e/o, comunque, infondata in fatto
e in diritto la pretesa creditoria di cui all'opposto monitorio, essendo priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto: rigettare il ricorso accertando che nulla è dovuto alla CIPAG (Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti) da parte dell'odierno ricorrente/opponente, ovvero, in via gradata, ridurre, per quanto di ragione, l'avversa pretesa creditoria. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Rimborso Spese
Generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti che concludeva: rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il geometra
EL BA al pagamento della complessiva somma di euro
23.626,61 ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui
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all'istanza di ingiunzione. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Ritenuta superflua un'ulteriore integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Con ricorso del 29 settembre 2023, la CIPAG chiedeva al
Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, di ingiungere al geometra EL BA il pagamento della somma di euro 23.626,61 quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2015 – 2021.
A fondamento della domanda monitoria la CIPAG deduceva le seguenti circostanze di fatto: che, il geometra, iscritto al Collegio dei Geometri di Salerno è altresì iscritto – quale iscritto obbligatorio – alla CIPAG con matricola n. 843348K. Per le annualità contributive 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 il geometra si è reso inadempiente nel versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, cui consegue l'applicazione delle sanzioni ed interessi a mente della disciplina normativa vigente in subiecta materia e del Regolamento sulla
Contribuzione, risultando pertanto debitore della CIPAG della complessiva somma di € 23.626,61.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice del Lavoro, ritenendo ricorrere le condizioni postulate dalla legge ed in accoglimento della domanda della Cassa, rendeva il decreto ingiuntivo n. 820/2023 (n. 6459/2023 r.g.) con il quale ingiungeva al geom. EL BA di pagare alla ricorrente e per le causali
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di cui al ricorso la complessiva somma di euro 23.626,61, oltre le spese e competenze della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 820/2023, il geometra BA ha proposto opposizione sostenendo la illegittimità del decreto opposto per essere stato reso in assenza di documentazione idonea a provare il credito per cui è causa e la contestazione della misura del credito fatto valere dalla Cassa con il ricorso alla procedura monitoria.
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre ribadire che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio
(ex art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità
e non lo revochi, né che non motivi sul punto" (ex multis, Cass.
Civ., sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1184).
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Il presente giudizio verte, in particolare sulla definizione dei presupposti che danno luogo all'obbligo di versare la contribuzione minima alla Cassa.
Si premette che l'art. 1 l. 37/1967 (“Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali”) prevede espressamente che «Sono obbligatoriamente iscritti alla
“Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”.
Tali requisiti di iscrizione sono stati oggetto di modifica da parte della l. 773/19 (“Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) ove, all'art. 22 ha in particolare stabilito che “1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
Successivamente con decreto interministeriale del 27/2/2003
(pubblicato sulla GURI serie generale del 7.4.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. a), d.lgs. 509/94, è stato approvato il nuovo Statuto della Cassa, il cui art. 5 prevede che, a far data dal 1/1/2003, «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri
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