Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2761

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2761
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2761
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4 dicembre 2024, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 848/2024, alle ore 9,50 sono comparsi
l'Avv. Ketty Favazzo per delega dell'Avv. Magliarisi per parte appellante che insiste nell'appello e nelle note e chiede l'accoglimento dell'impugnazione con il rigetto delle difese avversarie, nonché l'Avv. IS Carrozza per le appellate che contesta la comparsa avversaria, in particolare nella parte in cui si asserisce che non vi sarebbe prova delle prestazioni sanitarie rese e sul punto, chiede eventualmente espletarsi
l'attività istruttoria già richiesta anche in primo grado, e chiede il rigetto dell'appello IL G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 4.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. R.G. 848/2024
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Magliarisi Rosario C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Licata, nella via Padre
Italia n. 9, giusta procura in atti;

- APPELLANTE –


CONTRO
, anata a Messina il 16.11.1966 (c.f. CP_1 C.F._2
) e , nata a [...] il [...], (c.f.
[...] Controparte_2 [...]
), rappresentate e difese dall'Avv. Carrozza IS ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Messina, via Centonze
n. 36, giusta procura in atti;

- APPELLATA-
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 954/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Messina nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 862/2020 in materia di mantenimento figli.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.12.2024, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 25.02.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 954/2023 emessa dal Giudice di pace di Messina nel procedimento R.G. n. 357/2021, depositata in cancelleria in data
01.09.2023, mai notificata, di rigetto dell'opposizione dallo stesso sollevata al decreto ingiuntivo n. 862/2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di e della complessiva somma di € CP_1 Controparte_2
1825,82, oltre interessi legali, a titolo di rimborso pro quota, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per la figlia CP_2
L'appello si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita violazione di legge in relazione all'articolo 18 c.p.c. per avere la sentenza rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Messina in favore del Giudice di pace di Licata, luogo di residenza dell'odierno appellante. Con il secondo motivo d'opposizione, parte appellante lamentava poi l'erroneità della sentenza di prime cure, per aver ritenuto fondata la pretesa creditoria ingiunta pur in assenza di prova in ordine alla non indifferibilità ed urgenza delle prestazioni per le quali si chiedeva il rimborso;
inoltre, eccepiva la possibile erogazione di tali prestazioni presso il sistema sanitario
nazionale nonché la mancata prova che la figlia avesse in concreto ottenuto tali prestazioni mediche.
In ultimo, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese per essere stato lo stesso condannato al pagamento delle spese legali nei confronti delle due parti costituite nella misura di € 913,00 per ciascuna di essendo, pur rivestendo entrambe la medesima posizione processuale.
Per le ragioni che precedono, chiedeva, in via Parte_1
preliminare, di ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di pace di Licata oggi, a seguito della soppressione di tale ufficio, del giudice di pace di Agrigento.
Nel merito, l'appellante chiedeva di ritenere e dichiarare illegittima la sentenza impugnata per violazione di legge, di ritenere e dichiarare che lo stesso non fosse debitore nei confronti delle appellate per le somme ingiunte
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, e si CP_1 Controparte_2 costituivano e chiedevano, in Via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di appello formulato e di tutte le domande ivi contenute ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appello alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, con conseguente integrale rigetto delle domande;
in subordine, domandavano di dichiarare l'assoluta infondatezza dell'appello nel merito, e, per l'effetto, di rigettarlo e, in via ancora più gradata, ove ritenuto necessario, ammettere la prova per testi già articolata in primo grado. Le stesse domandavano la conferma integrale della sentenza con ogni statuizione in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECSIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 954/2023 emessa dal Giudice di pace di
[...]
Messina nel procedimento R.G. n. 357/2021, depositata in cancelleria in data 01.09.2023, mai notificata, di rigetto dell'opposizione dallo stesso sollevata al decreto ingiuntivo n. 862/2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di e della complessiva CP_1 Controparte_2 somma di € 1825,82, oltre interessi legali.
Procedendo per gradi, ai fini della decisione, deve in primo luogo disattendersi
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Invero, le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi