Trib. Lodi, sentenza 22/04/2024, n. 359

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 22/04/2024, n. 359
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 359
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 178 / 2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa A C Presidente
- dott.ssa G C R Giudice
- dott. M A Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 178/2021, introdotta da:
(c.f. ), n. CODOGNO il 02/06/1977, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SERATO MARIAGRAZIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. RHO (MI) il 24/08/1975, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. NEGRONI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
In via pregiudiziale/preliminare:
- Per tutti i motivi esposti in premessa, rigettare integralmente e/o dichiarare inammissibile
l'eccezione di incompetenza territoriale – difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata da parte resistente in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto dichiarare la competenza del giudice italiano ed in particolare dell'intestato
Tribunale a pronunciarsi sul presente procedimento;

In via principale e nel merito:
– Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 in Roveredo (Svizzera) in data 27 febbraio 2009, matrimonio CP_1 successivamente riconosciuto e trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
-1-


Comune di Castiglione D'Adda anno 2009 Serie C, parte II, n. 1, alle seguenti condizioni
e, per l'effetto:
– ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roveredo (CH) e di Castiglione
D'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio;

– affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'attuale residenza della madre;

– Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo desideri, in ogni caso a weekend alternati dal sabato mattina dalle ore 9,30 sino alla domenica alle ore 16,00 ove il medesimo e/o i di lui genitori li riaccompagneranno a casa della madre;

– Durante le festività natalizie e pasquali i genitori si atterranno al principio dell'alternanza, fatti salvi migliori e diversi accordi;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con la madre e con il padre.
– Disporre in capo alla signora l'obbligo di comunicare ed informare il signor CP_1 nonché di coinvolgerlo in relazione agli aspetti maggiormente rilevanti della vita Parte_1 dei minori, in particolare in relazione allo stato di salute e all'istruzione dei medesimi.
– Disporre che il signor versi a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori l'importo complessivo pari ad € 300,00 (€ 150,00 per figlio), rivalutabile Org_ annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori da individuarsi come segue, secondo le Linee Guida stabilite dal Tribunale di Lodi. Precisamente: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
;
d) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo Organizzazione_2 accordo: a) cure, anche dentistiche ed ortodontiche, presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo Org_ estivo e gruppo estivo ( ). Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo Org_3 accordo: a) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia/babysitter;
c) viaggi e vacanze con previsione che, l'autorizzazione alle predette spese dovrà essere richiesta all'altro genitore per iscritto ovvero via e-mail o via sms con conferma di ricezione;

– Dichiarare che le parti risultano economicamente indipendenti ed autosufficienti e che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo (nemmeno alimentare), ragione e/o causa.
-2-
– Dichiarare che le parti prestino reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio anche nell'interesse dei figli minori;

– Rigettare integralmente tutte le ulteriori domande formulate da parte avversa ed in particolare:
– Respingere la richiesta di aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;

– Rigettare e/o dichiarare inammissibile la richiesta di parte resistente in punto di pensione
e previdenza per tutti i motivi esposti in premessa;

– Respingere la domanda avanzata dalla signora in punto di restituzione degli CP_1 importi percepiti dal signor titolo di assegni familiari per il periodo maggio 2015 Parte_1
/maggio 2017 in quanto inammissibile per i motivi esposti in premessa;

In via istruttoria:
– Ammettersi le istanze istruttorie formulate nei precedenti scritti difensivi, in particolare le istanze tutte di cui alle memorie ex art. 183 co. 6, n. II del 6.01.2022 di parte ricorrente;

– Rigettare l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte avversa e volta ad ottenere dall'impresa in persona del legale rappresentante pro – tempore Controparte_2
l'indicazione della Cassa di Previdenza presso la quale sono stati effettuati i versamenti nell'interesse dell'odierno ricorrente, in quanto inammissibile per i motivi esposti in premessa;

– Rigettare tutte le ulteriori ed eventuali istanze istruttorie formulate da parte avversa;

– Disporre che la Guardia di Finanza e/o l'Ente all'uopo designato provveda ad eseguire le opportune indagini tributarie volte ad accertare la consistenza patrimoniale e dei redditi effettivamente percepiti dalla signora ;
CP_1
– Previa opposizione all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da parte resistente, il signor chiede di essere ammesso a prova contraria su tutti Parte_1
i capitoli di prova su cui la controparte fosse ammessa a fornire prova diretta, con i testi indicati ed indicandi a seguito delle avverse difese.
– Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e replicare negli assegnandi termini;

In ogni caso:
– Con vittoria di spese, compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.A, come per legge.
PARTE RESISTENTE:
In via preliminare ed istruttoria:
Rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento delle prove istruttorie così come formulate in atti, in particolare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare all con sede in Via Orbello, 6517 Arbedo, Canton Controparte_3
Ticino, Svizzera, in persona del proprio titolare-legale rappresentante pro tempore, datore di lavoro del sig. dal 2008 al 2015 di indicare la Parte_1 Organizzazione_5
[...]
[...]
(pubblica o privata) presso la quale sono stati effettuati i versamenti nell'interesse
[...] del sig. tesso;
Parte_1
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c, si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare alla , 7001 Coira, nonché alla Cassa Org_6 Org_7 Org_8
Cantonale per gli assegni familiari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona di fornire documentazione/prospetto di tutti gli assegni familiari percepiti dal sig. Parte_1
n. 756.5090.3722.82 nell'interesse dei figli minori e nn.
[...] Per_1 Per_2
756.99939478.68 e 756.5918.8245.11;

- alla luce del documento n. 41 fornito da parte ricorrente nel solo settembre 2023, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare alla
c/o 8085 Organizzazione_9 Organizzazione_10
Zurigo Svizzera di confermare che la somma di CHF 20.571,92 (valuta 24.09.2023) depositata sul conto di libero passaggio 10002864.6001 intestato al sig. Parte_1
è relativa agli averi di previdenza sociale dello stesso, nonché di specificare le modalità per lo svincolo e la contestuale assegnazione del 50% a favore del coniuge, così come disposto dagli artt. 122 e 123 del Codice Civile Svizzero.
In via principale nel merito
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
in Roveredo (Svizzera) in data 27.02.2009, matrimonio successivamente CP_1 riconosciuto e trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione
D'Adda (LO) anno 2009 Serie C, Parte II, n. 1, alle seguenti condizioni e per l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roveredo (CH) e di Castiglione
D'Adda (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio;

- affidare i figli minori e n via esclusiva alla madre , Per_1 Persona_3 CP_1 con la quale convivranno in Santo Stefano Lodigiano (LO), Località Franca, n. 3/A e che quindi avrà la possibilità e facoltà di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per i minori;

- disporre che il sig. potrà tenere con sé i figli un solo fine settimana al Parte_1 mese, orientativamente il quarto, dalle ore 9.30 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica, prelevando i figli dall'abitazione materna e riaccompagnandoli personalmente
o attraverso i nonni paterni, il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extracurricolari dei minori stessi. Il fine settimana di visita sopra specificato potrà essere modificato solo ed esclusivamente previo accordo dei genitori ed in ragione di eventuali cambiamenti nell'organizzazione degli impegni dei minori. Il sig. potrà altresì Parte_1 tenere con sé i figli e er 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie Per_1 Per_2 estive da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e per 5 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza per i giorni di Natale, Santo Stefano e
e con alternanza delle vacanze Pasquali;
Per_4
- dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 1.200,00 a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli
-4-
(€ 600,00 per ed € 600,00 per somma da versarsi entro e non oltre il giorno Per_1 Per_2 Org_ 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo;

- dichiarare che ciascun genitore si dovrà far carico del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF. Il rimborso delle spese dovrà avvenire entro
15 gg. dalla trasmissione dei documenti che comprovino l'esborso;

- accertato e dichiarato il diritto della sig.ra di percepire il 50% degli averi CP_1 previdenziali maturati dal marito in costanza di matrimonio e quindi dal Parte_1
27.02.2009 al giorno di pubblicazione della sentenza scioglimento del matrimonio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 e 123 Codice Civile Svizzero, disporre che gli averi di previdenza sociale – prestazione di libero passaggio del sig. pari ad Parte_1
CHF 20.571,92 (valuta 24.09.2023) oggi depositati presso il conto di libero passaggio
10002864.6001 acceso presso c/o Organizzazione_9 [...]
8085 Zurigo Svizzera, vengano suddivisi al 50% tra il sig. Organizzazione_10 Parte_1
e la sig.ra e, per l'effetto, che alla sig.ra venga
[...] CP_1 CP_1 corrisposta la quota di spettanza pari a CHF 10.285,96 (valuta 24.09.2023) salvo conguaglio;

- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 pari ad € 6.228,85 (6640 franchi – oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2017 al saldo) ossia
l'importo corrispondente agli assegni famigliari indebitamente ed illegittimamente percepiti
e trattenuti dal sig. tesso nel periodo 01.05.2015/31.05.2017 il tutto così come Parte_1 disposto e stabilito dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con la sentenza SE.
2018.1 in data 21.08.2018;

- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1 che verrà quantificata in corso di causa e relativa a tutti gli assegni familiari indebitamente ed illegittimamente percepiti e trattenuti dal sig. tesso dal 01.06.2017 al giorno Parte_1 dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio e /o comunque sino al 01.03.2022 data di entrata in vigore dell'assegno unico per le famiglie con figli e destinato anche ai lavoratori autonomi e/o con partita IVA;

- dichiarare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico per le famiglie spetteranno/spetterà alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli CP_1 minori e nche se il diritto a percepirli deriverà dalla posizione lavorativa del Per_1 Per_2 genitore non collocatario e quindi del sig. ;
Parte_1
- dichiarare che la sig.ra ed il sig. sono autosufficienti CP_1 Parte_1 economicamente, motivo per il quale nessun dei due sarà tenuto a somministrare somme
a favore dell'altro per il mantenimento dello stesso, neppure a titolo alimentare, e che nulla più vi è da regolamentare in relazione ai loro rapporti patrimoniali;

- dichiarare che le parti prestino il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale dei figli minori.
-5-
Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (2.2.2024).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)

1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
Roveredo (Svizzera) il 27.2.2009, matrimonio successivamente riconosciuto e trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione D'Adda anno
2009 Serie C, parte II, n. 27;
− dal matrimonio sono nati (28.2.2009) e 12.3.2010);
Per_1 Per_2
− con sentenza n. 359/2019, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi;

− con ricorso del 15.1.2021, ha chiesto, oltre alla pronunzia divorzile, Parte_1
l'affido condiviso dei figli con prevalente collocamento materno, visite paterne a finesettimana alternati, contributo di mantenimento per la prole pari a 300,00 euro complessivi;

− all'udienza del 29.6.2021 è comparsa personalmente senza il patrocinio CP_1 di un difensore e, sentiti i coniugi, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione, rimodulando in 450,00 euro mensili totali (225,00 euro a figlio) il contributo per il mantenimento;

− si è poi costituita soltanto nella fase dinanzi al giudice istruttore, chiedendo, in CP_1 via di urgenza, il ripristino della maggior somma (600,00 euro) stabilita in sede di separazione come contributo al mantenimento e, nel merito, oltre alla pronuncia divorzile, ha chiesto l'affido condiviso dei figli, visite paterne a finesettimana alternati, un assegno di mantenimento per i figli pari a 1.200 euro totali mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
ha inoltre svolto domande di carattere economico per somme indebitamente percepite da n Svizzera (cfr. pag. 13 costituzione);
Parte_1
− con ordinanza 7.11.2021, il giudice istruttore ha respinto l'istanza ex art. 709 c.p.c., come formulata dalla difesa di e ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, CP_1
c.p.c.;

− con ordinanza del 15.2.2022 è stata disposta la presa in carico del nucleo dai Servizi sociali competenti;

− la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di relazioni dei Servizi sociali
(30.12.2022;
28.3.2023;
23.6.2023;
24.11.2023;
22.1.2024);

− con ordinanze del 24.4.2023 e del 15.9.2023 le ulteriori istanze ex art. 4, legge div., come formulate dalla resistente, sono state respinte;

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− all'udienza del 21.4.2023 sono state sentite personalmente le parti;

− all'udienza del 13.9.2023, il giudice istruttore ha sentito i figli minori della coppia;

− all'udienza del 29.11.2023, il giudice istruttore ha invitato le parti a definire congiuntamente la controversia, sottoponendo alle difese gli elementi sui quali modulare l'eventuale accordo;

− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il giorno 1.2.2024 con successiva concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. (il primo ridotto a 40 giorni);

− la camera di consiglio si è svolta il 18/04/2024.
2. La quaestio circa la carenza di giurisdizione, eccepita da nella prima fase CP_1 presidenziale (quando neppure era costituita con il difensore), non è stata più riproposta nel corso del giudizio. In ogni caso, basti ricordare che la giurisdizione si radica in Italia, ex art. 3, par. 1, lett. a), terzo trattino, Reg. CE 2201/03, nel Paese ove trovasi la residenza abituale della convenuta. Pari sorte per ogni altra questione relativa alla responsabilità genitoriale e alle obbligazioni relative al mantenimento.
3. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 359/2019, pubblicata il 4.4.2019, dopo che le parti erano comparse dinanzi al Presidente nel 2015.
Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al Collegio di formulare un giudizio positivo sul presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. In ordine all'affido dei figli minori (28.2.2009, anni 15) e 12.3.2010, anni Per_1 Per_2
14), si contrappongono le domande di affido condiviso (padre) e di affido esclusivo
(madre).
In proposito:
• La sentenza di separazione aveva previsto l'affido condiviso e tale regime è stato confermato sia in sede presidenziale, sia nel corso dell'istruttoria (cfr. ordinanze del
24.4.2023 e del 15.9.2023).
• I Servizi sociali, in particolare nella relazione pervenuta il 30.12.2022 e poi confermata nella relazione del 22.1.2024), hanno evidenziato l'opportunità di un affido esclusivo alla madre, purché ella continui a condividere con il padre le scelte realizzate.
• La resistente ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, il ritardo nel versamento del mantenimento ordinario e l'omessa contribuzione alle spese straordinarie;
i comportamenti ostruzionistici e denigratori;
la scarsa frequentazione dei figli, in misura
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ridotta rispetto a quanto previsto dai provvedimenti vigenti;
la difficoltà nel rilascio di assensi/autorizzazioni. Il ricorrente ha contestato tali circostanze.
Il Collegio ritiene che, dall'esame degli atti del procedimento e al lume del comportamento complessivo serbato da nel corso del tempo di pendenza della lite, l'affido dei Parte_1 figli minori debba essere esclusivo in capo alla madre, ex art. 337-quater, co. 1, c.c.
Numerose sono le ragioni che concorrono a tale determinazione.
Si osservi preliminarmente che il padre vive in Svizzera, quindi a significativa distanza dai figli (i quali – per inciso – neppure conoscono l'indirizzo del genitore, né mai vi si sono recati) e rientra in modo pressoché infrequente sul territorio nazionale, senza attenersi pedissequamente al calendario di visite (cfr., da ultimo, relazione dei Servizi sociali del
22.1.2024).
A tale distanza si correla anche la difficoltà di interlocuzione della madre (genitore collocatario) con il padre: le allegazioni in ordine alle criticità di rapportarsi con Parte_1 sono attestate quantomeno dal doc. 39 di parte resistente, relativo al rilascio di un assenso in materia medica (cfr. anche relazione dei Servizi sociali del 23.6.2023).
Il padre, sentito liberamente dal giudice istruttore, si è poi dimostrato poco informato e interessato in ordine alle dinamiche quotidiane dei figli: basti dire che egli ignora il nome del pediatra dei figli e mai aveva svolto colloqui con i docenti (cfr. verbale 21.4.2023, pag.
1-2).
Appare poi determinante, ad avviso di questo Tribunale, il comportamento del padre che, ripetutamente, ha inviato ai figli messaggi e note vocali in cui rivolge insulti e critiche alla figura materna;
inoltre, è solito contattare e n orari inopportuni Parte_1 Per_1 Per_2 per due adolescenti (cfr. verbale di ascolto della figlia , 13.9.2023, pag. 6-7) e si è Per_1 rivolto ai propri figli, prima dell'audizione degli stessi, perché questi non dicessero nulla di tali circostanze (cfr. verbale di ascolto della figlia , 13.9.2023, pag. 7). Per_1
Il padre ha poi perseverato in questi comportamenti nonostante i moniti rivolti al padre sia dai Servizi sociali, sia dal Tribunale (cfr. ordinanza 15.9.2023, in cui si legge “il padre dovrà assolutamente evitare comportamenti quali quello oggetto segnalato da nel corso Per_1 dell'audizione (ossia l'invio di messaggi o lo svolgimento di chiamate aventi contenuti screditanti o insultanti per la madre) e assumerà contegni maggiormente maturi e responsabili, anche nei rapporti con il Servizio sociale (cfr. relazione 23.6.2023 in atti). La seria assunzione di responsabilità da parte del padre nel rispetto dei propri obblighi
(economici, in termini di reperibilità, nonché in ordine alle tempistiche dello svolgimento delle visite ai figli) è indispensabile ai fini della possibilità di ricondurre i rapporti tra i genitori entro i margini di una (necessaria) normalità”). non ha in alcun modo adottato alcun accorgimento per porre rimedio alle Parte_1 situazioni innanzi indicate, così rendendo pressoché inevitabile l'opzione per l'affido esclusivo;
peraltro, il Collegio ritiene estremamente grave il comportamento tenuto in
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prossimità dell'ascolto dei figli minori da parte del giudice istruttore, espressivo dell'evidente incapacità del genitore di discernere gli interessi propri da quelli della prole.
Il complessivo esame degli elementi sopra considerati conduce quindi a ritenere rispondente all'interesse dei minori il loro esclusivo affido alla figura materna, rispetto alla quale i Servizi Sociali non hanno rappresentato alcuna circostanza di inidoneità nell'assunzione del ruolo genitoriale.
Alla madre si impone l'obbligo di informare con cadenza settimanale il padre, come già previsto nel corso dell'udienza del 21.4.2023 (cfr. verbale ud. 21.4.2023, pag. 3), affinché questi possa esercitare le prerogative che gli sono riconosciute dall'art. 337-quater, co. 3,
c.c.
4. I figli sono collocati in prevalenza presso la madre , anche a fini anagrafici, CP_1 presso l'immobile di Santo Stefano Lodigiano (LO), Località Franca, n. 3/A.
Quanto al calendario di visite paterne, sono evidenti le difficoltà di di rientrare Parte_1 con regolare cadenza sul territorio nazionale, tanto che i Servizi Sociali hanno suggerito la limitazione a un solo weekend mensile, purché definito e prevedibile, allo scopo di consentire ai figli di essere certi in ordine alla permanenza con l'uno o l'altro genitore.
In proposito, con l'ordinanza del 15.9.2023, si era già previsto, proprio al fine di regolamentare in modo preciso le visite paterne, che potesse vedere i figli, a Parte_1 partire dal mese di ottobre, per il secondo e il quarto finesettimana di ogni mese.
Il Collegio ritiene che tale ultimo assetto meriti conferma, in quanto la previsione di un unico finesettimana mensile contrarrebbe in modo eccessivo i tempi di permanenza della prole con il genitore, pur rimanendo ferma la necessità che il padre comunichi almeno con
3 giorni di preavviso l'impossibilità di fare ritorno in Italia, onde consentire alla resistente,
a e a n'adeguata organizzazione del proprio tempo. Per_1 Per_2
Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi nelle vacanze natalizie (da concordare entro il 30.11 di ogni anno e purché sia garantita l'alternanza, nel corso degli anni, delle festività Natale/Capodanno tra i genitori e per due settimane, anche non consecutivi, nelle vacanze estive (da concordare entro il 30.4 di ogni anno).
I contatti telefonici e in videochiamata saranno liberi.
5. I Servizi sociali continueranno in ogni intervento di supporto in favore di e Per_1 Per_2 già attivato, ossia il percorso psicologico e l'educativa domiciliare.
6. Quanto al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, attualmente – a seguito dell'ordinanza presidenziale, che ebbe a rilevare, tre anni addietro, un fumus quanto alla contrazione delle entrate del padre – è stato fissato un assegno a carico paterno pari a
225,00 euro per figlio, così per totali 450,00 euro mensili. ne chiede l'ulteriore riduzione a 300,00 euro mensili complessivi, sul Parte_1 presupposto della condizione di disoccupazione (o, comunque, poiché svolge lavori saltuari e non regolari). ha domandato l'aumento a 1.200,00 euro mensili complessivi. CP_1
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Nessuna delle parti, nonostante le richieste del giudice istruttore, si è premurata di depositare documentazione da cui risulti un adeguato aggiornamento delle proprie condizioni economiche.
All'udienza di comparizione del 21.4.2023, ha dichiarato di lavorare, in modo Parte_1 irregolare, in Svizzera come muratore, con guadagno di circa 2.500 CHF mensili;
tale situazione si protrarrebbe – per ragioni non meglio illustrate dall'interessato – dal 2014.
Condivide un appartamento con un amico, in locazione. I documenti prodotti con il ricorso sono risalenti e non aggiornati: basti pensare che, a fronte delle allegate spese per l'uso dell'automobile, si è poi dato atto che è privo di titolo di guida, tanto da Parte_1 raggiungere l'Italia con altri mezzi. ha riferito di lavorare come dietista, in proprio, con un reddito professionale di circa CP_1
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