Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 412
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. M M ed in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
7.11.2024 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
CF: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Donizetti n.16, presso lo studio dell'avv. F T, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Agropoli (Sa), via Megellano, n. 19;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da verbale dell'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta “ CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 59.601,66 per i titoli di cui al presente ricorso o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti;
b) condannare la società convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante…”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. M M ed in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
7.11.2024 ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ retribuzione ”, e vertente
TRA
CF: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Agropoli alla via Donizetti n.16, presso lo studio dell'avv. F T, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 P.IVA_1 sede in Agropoli (Sa), via Megellano, n. 19;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da verbale dell'udienza del 07.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.11.2021, la ricorrente Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta “ CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare testualmente “…a) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 della ricorrente, della somma di € 59.601,66 per i titoli di cui al presente ricorso o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti;
b) condannare la società convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante…”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n.
15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta che ha ritenuto di non dover contrastare le
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