Trib. Como, sentenza 24/01/2024, n. 82

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 24/01/2024, n. 82
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 82
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 829/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 829/2021 promossa da:
RT COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 12862921009), con il patrocinio dell'avv. CERASI FRANCESCO e dell'avv. LINGERI ANTONIO ([...]) VIA ALESSANDRO VOLTA, 3 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CERASI
FRANCESCO
ATTORE contro
CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL¿ADDOLORATA (C.F. 00278770136), con il patrocinio dell'avv. ALBE' GIORGIO e dell'avv. CARIMATI ALESSANDRA ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA CELLINI, 22 21052
BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. ALBE' GIORGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della CO delle Suore Infermiere dell'Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Contratto di Compravendita e dell'art. 1489 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ridurre il prezzo della compravendita alla somma che riterrà di giustizia con conseguente condanna della Venditrice (i) alla restituzione in favore di RIPA S.r.l. della relativa differenza e (ii) al risarcimento dei danni subìti e subendi dall'Acquirente (ora RIPA S.r.l.) pari ad Euro 401.110,92 o alla maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia, con ogni conseguente statuizione;

- in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della CO delle Suore
Infermiere dell'Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, con conseguente condanna della stessa al ristoro dei danni subiti dall'Acquirente (ora RIPA S.r.l.) pari ad Euro 401.110,92 o alla maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia, con ogni conseguente statuizione;

- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
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Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la decadenza di RT Costruzioni S.r.l. e/o di Ripa S.r.l., quale successore universale, dal diritto alla garanzia ex art. 1490 c.c. e/o la prescrizione della relativa azione per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte attrice;
Nel merito, in via principale:
- accertare l'infondatezza delle pretese di RT Costruzioni S.r.l. e/o di Ripa S.r.l., quale successore universale, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da queste ultime;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accogliesse anche solo parzialmente le domande attoree:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'esclusiva responsabilità del Notaio Dott. Igor
GH, C.F. [...], con studio in Roma, Viale Liegi n. 42, per i fatti per cui è causa
e condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni così accertati, ovvero, in subordine, a rimborsare e/o manlevare e tenere indenne la CO delle Suore Infermiere dell'Addolorata da qualunque somma quest'ultima dovesse eventualmente essere condannata a versare a RT Costruzioni S.r.l. e/o a
Ripa S.r.l., quale successore universale.
In via istruttoria:
Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse riformare il provvedimento di rigetto della CTU richiesta da controparte, disponendone l'ammissione, al fine di non incorrere in decadenze, si chiede, in subordine, che il Consulente all'uopo nominato svolga le proprie valutazioni esclusivamente sulla sola scorta dei documenti versati in atti, e che indichi, altresì, se:
i) la cabina elettrica ha determinato una variazione del progetto edile inizialmente depositato in
Comune da RT Costruzioni S.r.l. e in che termini, nonché se tale variazione è stata dettata esclusivamente da tale installazione;

ii) se l'installazione della cabina elettrica sarebbe stata possibile senza sacrificare il box e gli 8 mq di giardino di pertinenza di un interno, che controparte lamenta non aver potuto realizzare e/o, comunque, se vi erano soluzioni alternative che avrebbero permesso di contenere le variazioni al progetto originario e ridurre i costi, gli oneri e/o le perdite eventualmente derivanti dalla realizzazione della cabina elettrica;

iii) se RT Costruzioni S.r.l. avrebbe potuto proseguire con le opere edili anche senza la realizzazione della cabina provvisoria e/o con modalità di allacciamento alla corrente meno onerose e, in caso contrario, se tale manufatto avrebbe potuto essere installato all'interno dell'Immobile, anziché sul suolo pubblico;
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di CPA, IVA oltre che delle spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato R.T. Costruzioni S.R.L. (di seguito
R.T.), in persona del legale rappresentate pro tempore, conveniva in giudizio la
CO Suore Infermiere dell'Addolorata (di seguito CO), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentire accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale delle convenuta-venditrice ai sensi e per
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gli effetti dell'art. 5 del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti il 26 novembre 2014 e dell'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, per ridurre il prezzo della compravendita della somma che si ritiene di giustizia con consenguente condanna della convenuta alla restituzione della relativa differenza e al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'acquirente pari ad euro 400.821,27 o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia dal giudice. In subordine, R.T. chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della
CO con conseguente condanna della stessa al ristoro dei danni subiti pari ad euro 400.821,27 o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia dal giudice. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
In data 8 luglio 2021 si costituiva in giudizio la CO chiedendo il rigetto delle domande di R.T. e formulando istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del notaio dott. Igor GH.
Con decreto di fissazione udienza il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e fissava una nuova udienza di comparizione delle parti. Alla successiva udienza, dichiarata la contumacia del notaio GH, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria il Giudice ammetteva la prova testimoniale del sig.
CA OR e, data l'impossibilità dello stesso di recarsi presso il Tribunale di Como, assegnava il termine per l'espletamento della prova testimoniale delegata del teste OR e rinviava per i provvedimenti del caso all'udienza del
24 gennaio 2023. In data 9.11.2022 il teste veniva escusso dal Giudice competente del Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Elena Miccoli.
In data 19.1.2023 per mezzo di note di trattatazione scritte integrative rispetto a quelle precedentemente depositate da R.T. (in data 16.1.2023), il difensore di parte attrice dava atto che nelle more del presente procedimento R.T. si era estinta (precisamente in data 10.1.2023) e si costituiva RIPA Srl quale successore universale di R.T., al fine di proseguire il presente giudizio ed evitarne l'interruzione;
secondo le norme di legge, RIPA Srl faceva dunque proprie tutte le domande e le istanze, eccezioni, deduzioni, anche istruttorie, già
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in precedenza formulate da R.T.
Alla successiva udienza del 24 gennaio 2023 il Giudice, dopo aver rigettato
l'istanza di ammissione della CTU tecnica e contabile formulata da
CO, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 maggio 2023 e, a tale udienza, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Orbene la domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta con le precisazioni e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente questo Tribunale deve dare atto che R.T. in data 26 novembre
2014 stipulava con CO un contratto di compravendita della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Cornelio Celso n. 24 e via Spallanzani
n. 30 per un prezzo pattuito in complessivi euro 4.000.000,00 e che in tale contratto la venditrice CO dichiarava espressamente (art. 5 del medesimo contratto) che l'immobile oggetto del contratto non era soggetto ad alcun diritto di prelazione a favore di terzi e che era libero da oneri, pesi, vincoli, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli aggiungendo che, in ogni caso, si obbligava a mantenere indenne l'acquirente R.T. in ordine a qualunque genere derivante dall'eventuale inadempimento del suddetto obbligo.
Tuttavia dalle risultanze processuali e, in particolare, dalle attendibili dichiarazioni del teste OR, è emerso chiaramente che, solo in data 7 febbraio
2019, l'acquirente odierno attore veniva a conoscenza del fatto che un locale sotterraneo all'immobile acquistato si presenteva come un locale adibito a cabina di trasformazione e distribuzione di energia (cabina n. 3033) ad uso dell'Azienda
Comunale Elettricità ed Acque (di seguito ACEA);
in particolare R.T. veniva a conoscenza del fatto che tale locale era stato affittato dall'odierna convenuta alla predetta società di somministrazione di energia elettrica con contratto stipulato il
22 novembre 1960, autenticato dal notaio Enrico Mastrogiovanni, Rep. 636904, e trascritto, successivamente, in data 28 novembre 1960;
tale contratto aveva una durata triennale ed era automaticamente rinnovabile, salvo disdetta delle parti.
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