Trib. Roma, sentenza 08/05/2024, n. 7821
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 69184/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 8 maggio 2024
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 69184/2016
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Tanferna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 69184/2016 promossa da:
GO AL e FI FIDUCIARIA S.p.A. con l'Avv. Emanuele Fisicaro contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con il Funzionario delegato come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La IN DU SP e BA GO, in qualità di responsabile, hanno opposto il decreto sanzionatorio emesso nei loro confronti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze il 13.9.2016 (n. 400738) per aver omesso di segnalare tempestivamente, in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, le seguenti operazioni finanziarie per un importo complessivo di € 2.510.192,00: 1. rimpatrio di 250 effetti cambiari nell'ambito dei mandati fiduciari nn. 382C e 383C, per complessivi € 2.500.000,00;
2. intestazione fiduciaria del 98% del capitale sociale della Fracla S.r.l. di cui al mandato n. 736B, per un valore pari a € 10.192,00.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente si evidenzia infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa all'asserita violazione del termine di novanta giorni (art. 14 l. 689 del 1981).
pagina 2 di 5
Invero, l'atto di contestazione della Banca d'Italia è stato notificato ai ricorrenti il 20 settembre 2011 e quindi entro i 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento che è avvenuto il 24 giugno 2011 con la nota di chiarimenti della IN DU SP.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La contestazione trae origine da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, Unità di
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Per tali ragioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 8 maggio 2024
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 69184/2016
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Tanferna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 69184/2016 promossa da:
GO AL e FI FIDUCIARIA S.p.A. con l'Avv. Emanuele Fisicaro contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con il Funzionario delegato come in atti.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La IN DU SP e BA GO, in qualità di responsabile, hanno opposto il decreto sanzionatorio emesso nei loro confronti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze il 13.9.2016 (n. 400738) per aver omesso di segnalare tempestivamente, in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, le seguenti operazioni finanziarie per un importo complessivo di € 2.510.192,00: 1. rimpatrio di 250 effetti cambiari nell'ambito dei mandati fiduciari nn. 382C e 383C, per complessivi € 2.500.000,00;
2. intestazione fiduciaria del 98% del capitale sociale della Fracla S.r.l. di cui al mandato n. 736B, per un valore pari a € 10.192,00.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente si evidenzia infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa all'asserita violazione del termine di novanta giorni (art. 14 l. 689 del 1981).
pagina 2 di 5
Invero, l'atto di contestazione della Banca d'Italia è stato notificato ai ricorrenti il 20 settembre 2011 e quindi entro i 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento che è avvenuto il 24 giugno 2011 con la nota di chiarimenti della IN DU SP.
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La contestazione trae origine da accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, Unità di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi