Trib. Milano, sentenza 25/06/2024, n. 3227

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 25/06/2024, n. 3227
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3227
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

R.G. 2736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 febbraio 2024 da
rappresentate e difesa dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Parte_1
Claudia Leone, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24;
CP_3 convenuti OGGETTO: retribuzione professionale docenti i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto
della somma di € 3.445,51 lordi o della diversa maggiore o minore CP_1 somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo CP_1 determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.;

1
2) condannare il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra CP_1 indicati, la somma pari ad € 3.445,51 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;

3) condannare il al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite da distrarsi in favore dei procuratori per averle anticipate, calcolate secondo i parametri medi, e ulteriormente aumentate del trenta percento, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, in quanto il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la navigazione all'interno del documento.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;

2) in via subordinata, rigettare la domanda per erronea rappresentazione dei fatti ed erronea quantificazione del petitum;

3) in via subordinata, rigettare la domanda per mancata detrazione dal petitum dei giorni di malattia per i quali non spetta alcuna Retribuzione Professionale Docente;

4) in via subordinata, disporre che la somma sia liquidata al lordo di tutti gli oneri fiscali e sociali obbligatori a titolo di trattenute INPDAP, TFR, Fondo Credito nonché alle ritenute fiscali sulle maggiori somme richieste e riconosciute;

5) tenuto conto del comportamento della parte ricorrente, la quale ha svolto pretese per periodi errati, omettendo fatti che avrebbero portato a riduzione della pretesa addirittura in contrasto con le proprie allegazioni, CONDANNARE al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 febbraio 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio alle dipendenze del nel CP_1 profilo professionale di docente di cui ai CCNL applicati al Comparto Scuola, in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato aventi un termine finale inferiore al 30 giugno o al 31 agosto (c.d. “supplenze temporanee”), specificati nel ricorso. Durante tale periodo di servizio, il convenuto Controparte_1
non aveva corrisposto la
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