Trib. Lecco, sentenza 19/11/2024, n. 711

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 19/11/2024, n. 711
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 711
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 17 maggio 2024 ed iscritta al
n. 825 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Molgora, Via Privata Primo Levi n. 8 int. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Sironi del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Merate, Via Sant'Ambrogio n. 20,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] lett. e
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare dichiarare la contumacia della signora Controparte_1
Nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.29, modificare il decreto reso da Codesto Tribunale in data 15.12.2023
in seno al procedimento num. 199/2023 R.G. e, atteso il pregiudizio imminente e irreparabile per la minore, pronunciare i
seguenti provvedimenti:
Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., l'affidamento c.d. super esclusivo ovvero esclusivo
rafforzato della minore in capo al padre, , disponendo che a quest'ultimo competano in ERona_1 Parte_1
esclusiva anche le decisioni di maggiore importanza inerenti la IG minore circa aspetti educativi, scolastici, istruzione,
sanitari tenendo, ovviamente, in conto le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni senza necessità di preventiva
condivisione e di consenso della signora autorizzandolo, in particolare, e sin da ora al rinnovo dei CP_1
documenti validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo incarico per la
Per prosecuzione del percorso psicologico/terapeutico di
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisassero gli estremi per un affido super esclusivo, disporre, in
Per ogni caso, l'affido esclusivo della minore a favore del signor , autorizzando contestualmente e sin da Parte_1
ora al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore (passaporto e carta d'identità) e al conferimento di idoneo
Per incarico per la prosecuzione del percorso psicologico/terapeutico di senza necessità di consenso da parte della signora

CP_1
Disporre in ogni caso che rimanga collocata esclusivamente con il padre ove rimarrà fissata altresì la ERona_1
residenza anagrafica di essa e che la signora continui a vedere la IG minore soltanto alla presenza dei CP_1
Servizi Sociali competenti in apposito spazio neutro, incaricando questi ultimi di predisporre calendario di incontri e
autorizzando nel contempo gli stessi a sospenderli laddove necessario;

Confermare il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo quanto disposto e con le modalità
definite con il decreto di Codesto Tribunale del 15.12.2023 in seno al procedimento num. 199/2023 R.G.
Per C Disporre che i servizi sociali curino altresì il legame di con la sorella inserendo quando possibile nel calendario di
Per Per incontri madre – IG anche la possibilità per di vedere la sorella minore, alla quale la minore è particolarmente
legata.
pagina 2 di 11 Per Disporre la prosecuzione dei percorsi psicologici personali dei genitori e avvio del percorso della minore
autorizzando in ogni caso il signor in tal senso, senza la necessità di consenso e condivisione con la signora Parte_1
;
CP_1

Promozione, per la signora , di una valutazione alcologica ed un'eventuale presa in carico presso il Noa CP_1
territorialmente competente, a fronte di quanto emerso anche dalla CTU a suo tempo effettuata in seno al procedimento
num. 199/2023 R.G.
Per In punto economico, disporre la maggiorazione del contributo al mantenimento ordinario della minore a carico della
signora nella misura di € 600,00 (seicento) mensili cui va aggiunta la rivalutazione monetaria con cadenza annuale CP_1
da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita, a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a favore di Parte_1
oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso
questo Tribunale;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Illo Giudice adito ritenesse di non ravvisare gli estremi

per la maggiorazione del contributo al mantenimento, si chiede di confermare i provvedimenti economici di cui decreto
reso da Codesto Tribunale in data 15.12.2023 in seno al procedimento num. 199/2023 R.G.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate
In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio, tenuto conto altresì della fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 337 quinques c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in Cancelleria il
17.5.2024, ha richiesto la modifica dell'esercizio della regolamentazione della Parte_1
ER responsabilità genitoriale con riferimento alla IG minore rispetto a quanto già disciplinato con
decreto del Tribunale di Lecco del 15.12.2023.
Ha esposto di avere intrapreso una convivenza more uxorio con dalla quale Controparte_1
ER è nata la IG (in data 21.10.2013) e che, venuta meno l'affectio tra i genitori, veniva adito per tre
volte il Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Da ultimo, si
instaurava il procedimento rubricato al n. 199/2023 che si concludeva con decreto del 15.12.2023 (doc.
ER 3 del ricorrente), portante le seguenti statuizioni: affido congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
regolamentazione del diritto di visita
della madre a weekend alternati dal sabato mattina ore 9.00 alla domenica sera ore 20.30 e due
ER pomeriggi il martedì e il giovedì tutte le settimane (la mamma andrà a scuola a prendere e la
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porterà a casa dal papà per le ore 20.30 senza il pernottamento);
onere di monitoraggio biennale in capo
ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento della IG con l'importo di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
In questa sede il ricorrente, sottolineando che nel procedimento sfociato nel suddetto
provvedimento, il Tribunale, anche a seguito di C.T.U. per valutare le capacità genitoriali di entrambi i
ER genitori, aveva ritenuto di modificare il collocamento della minore disponendolo prevalentemente
presso il padre, e aveva disposto che venisse intrapresa un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali volta ad affrontare il graduale cambiamento nel collocamento della minore, ha evidenziato
come la situazione sia mutata ulteriormente in termini negativi e pericolosi per la minore a causa del riprovevole comportamento della . L'apice di tale atteggiamento si sarebbe avuto il 14.5.2024, CP_1
quanto la , nonostante quanto convenuto in precedenza con il aveva lasciato intorno CP_1 Parte_1
alle 20:30 la IG minore nel parcheggio
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