Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022
e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 1° gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2684, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
RI RO, con l'avv. PALLUCCA PAOLA,
- ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 la parte ricorrente RI
RO ha chiamato in giudizio la parte convenuta INPS e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.

6-7 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire in suo favore l'erogazione della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, per i motivi indicati in premessa, in luogo di quella previdenziale di cui all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, siccome per lei ad oggi economicamente più favorevole rispetto a quest'ultima;
per l'effetto condannare l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a ripristinare in favore della ricorrente l'erogazione dell'importo di cui all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, illegittimamente revocato a decorrere da febbraio 2024;
condannare l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 714,92 a titolo di differenza tra quanto erogato alla ricorrente a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 dal febbraio 2024 al maggio 2024 e quanto invece sarebbe spettato alla stessa a titolo dell'invocato beneficio nel medesimo periodo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi