Trib. Isernia, sentenza 26/03/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 26/03/2024, n. 156
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 156
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

Allegato al verbale di udienza del 27.09.2023 n. r. g. 1124/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art. 53, legge 133/2008, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1124 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza del giorno 27.09.2023 e vertente
TRA

RO RC, rappresentato e difeso dall'avv. Possidente Emilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO- ISERNIA, SEDE DI ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. Fasulo Gaetano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 08/11/2019, il sig. LL adiva il Tribunale di Isernia per opporsi all'ordinanza ingiunzione n. 91/19 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, sede di Isernia, dell'importo di €1.334,80, notificata in data


Allegato al verbale di udienza del 27.09.2023 n. r. g. 1124/2019
9.10.2020, irrogata per aver violato: “1) - l'art. 4, co. 4, del D.L. n. 352/78, conv. nella L.n. 467/78 sto 2008, n. 133, s.m.i. (cod. trib. GCBT) per non aver provveduto in qualità di datore di lavoro a consegnare il modello cud 2014 competenze anno 2013 al lavoratore CC OR occupato in qualità di casaro a tutto il 24/12/2013;
2)- l'art. 37, DPR n. 797/55 (cod. trib. 741T) per non aver provveduto a corrispondere gli assegni familiari relative al mese di giugno 2013 e puntualmente contabilizzati nel prospetto di paga;
3) -l'art. 21, co. 1, L. 264/49, come sost. Dall'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 297/02 per non aver dimostrato di aver provveduto ad effettuare al competente ufficio, entro il termine prescritto di cinque giorni, la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente CC OR avvenuta in data 24/12/2013.
Il ricorrente deduceva in fatto che:
- La OL Srl aveva provveduto alla consegna al lavoratore RO OR del mod CUD 2014 relativo alle competenze anno 2013 in data 28/02/2014 come da Cud allegato (doc. 6 allegato al ricorso) regolarmente sottoscritto dal sig. CC OR;

- La OL Srl, aveva provveduto a corrispondere al Sig. RO OR gli assegni familiari relativi al mese di giugno 2013, quali risultano dal cedolino paga allegato (doc. 4 allegato al ricorso), mediante bonifico bancario del 19/09/2013 di
€ 1800.00 effettuato dal conto corrente nr 1267 intrattenuto dalla OL s.r.l. presso la Ubi Banca filiale di Isernia, come si evince a pag. 3 della copia dell'estratto conto bancario intestato alla OL che qui si allega (doc. 5 allegato al ricorso);

- La decorrenza delle dimissioni non poteva farsi risalire alla data in cui il lavoratore redige la lettera ma al momento in cui la stessa perviene al datore di lavoro. Nel caso specifico, la lettera di dimissioni, redatta in data 24/12/2013, era stata consegnata alla OL in data 27/12/2013, e solo da quella data possono farsi decorrere i cinque giorni previsti dall'art. 21, co. 1, L.264/49, come sostituito dall'art. 6, co. 3 del Dlgs 297/02. Si costituiva l'Ispettorato del lavoro chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della correttezza dell'operato dei propri ispettori, nonché del corretto inquadramento del fatto nella fattispecie legale degli illeciti e del calcolo delle
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