Trib. Verona, sentenza 02/05/2024, n. 1034

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 02/05/2024, n. 1034
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 1034
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 9790/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Pier PA Lanni Presidente rel.
Luigi Pagliuca Giudice
Francesco Bartolotti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9790/2018 promossa da:
LO CA ES (C.F. [...]) con il patrocinio dell'Avv. LO FRANZONI e dell'Avv. ROBERTO GHINI
ATTORE contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore (CF
13756881002) con il patrocinio dell'Avv. LO PASSARINI
CONVENUTO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Dott. Bruno Bruni
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: “ NEL MERITO: accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità: • della relata di notifica di intimazione di pagamento n. 122 2017 90012258 27/000 apparentemente notificata in data 24.05.2017 per il pagamento di crediti sino a concorrenza di €
1.179.202,87, di cui: € 736.058,87 per mancato pagamento della Cartella n.
12220031009565853001, asseritamente notificata il 16.01.2004;
€ 440.212,60 per mancato pagamento della Cartella n. 12220040000324576000, asseritamente notificata il 04.02.2004;

pagina 1 di 6
2.931,40 per spese, in quanto la sottoscrizione NON appartiene al destinatario PA OS
IN;
• dell'avviso di ricevimento relativo a Proposta di rimborso apparentemente notificata in data 5.04.2011 (protocollo 1228201100000172000) a mezzo racc. AR, in quanto la persona che avrebbe ricevuto tale comunicazione NON era, né mai si qualificò, quale familiare convivente dell'attore;
• delle relate di notifica relative a intimazioni di pagamento apparentemente notificate in data 10.09.2013 per le somme di € 652.537,43 (n.
12220139005511478) e € 400.831,80 (n. 12220139005511377), in quanto il soggetto ricevente, nipote, non fu mai né incaricato al ritiro né convivente dell'attore (né mai si qualificò come tale);

• dell'Avviso di ricevimento della raccomandata di conferma n. 14373979274-1 del 12.09.2013 con firma illeggibile attribuita al destinatario nell'avviso stesso, in quanto la sottoscrizione NON appartiene al destinatario PA OS IN. In ogni caso adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità.
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU e CTP, queste ultime ammontanti ad €
2.283,84 e compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: previa modifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova, ammettere le istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice non accolte, che qui si riportano: “stante la vicinanza della prova e l'obbligo di cui all'art. 26, D.P.R. 602/73, si chiede di intimare ad Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. l'esibizione degli avvisi di ricevimento in originale, nonché delle citate relate di notifica, disponendo se del caso il sequestro - ai sensi dell'art. 224 c.p.c. - degli originali dei documenti impugnati e contestati per falso, i quali si trovano presso la convenuta”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “…nel merito: accertare la paternità delle sottoscrizioni apposte sugli atti impugnati siccome riferibili ai soggetti indicati, conseguentemente rigettarsi le domande tutte attoree con vittoria di spese e compensi di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 7.11.18 PA OS IN ha convenuto in giudizio
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, proponendo querela di falso in relazione: 1) alla cartolina postale della notifica di intimazione di pagamento (n. 122 2017 90012258 27/000) il 24.5.17, per
l'importo di € 1.179.202,87, di cui € 736.058,87
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi