Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5915
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Testo completo
N. 5438/2023 R.G.
TRIBUNALE DI AT
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 5438/2023 R.G.
Oggi 5 dicembre 2024, alle ore 10,00, avanti al giudice Giovanni Cariolo, è comparso:
- l'avv. Claudio GURRIERI per US AV
Il giudice, dato atto che nessuno è comparso per l'Avvocatura dello Stato, invita il difensore a
procedere con discussione conclusiva.
L'avv. GURRIERI richiama tutto quanto esposto con i propri scritti difensivi e chiede accogliersi le
domande, con vittoria di spese;
l'avv. GURRIERI chiede che spese e compensi siano distratti in
proprio favore quale difensore antistatario, avendo anticipato le prime e non percepito i secondi.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5438/2023 promossa da:
AV US, nato a [...] il giorno 01.06.1988 (C.F.: PVN GPP 88H01
C351W), dieso dall'avv. Claudio GURRIERI opponente contro
AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede in Catania, via Porto Ulisse
n.51 (C.F. 00833920150), in persona del rappresentante legale pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, opposta
PREFETTURA di AT (C.F.: 80009650872) in persona del Prefettopro tempore opposta
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AV US ha proposto opposizione ex art.615 cpc avverso la cartella di pagamento n.
2932021006664109001, relativa, tra l'altro, alla seguente iscrizione a ruolo:
- iscrizione a ruolo n. 2021/003400, relativa a SANZIONI CODICE DELLA
STRADA L. 689/81, Ente creditore Prefettura di Catania – sanz. Violazioni amministrative, per violazione al C.d.S. presuntivamente commessa nell'anno 2019, per l'importo complessivo di € 22.749,72 (oneri ed accessori compresi).
Con un primo motivo la difesa di parte opponente ha eccepito la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancata applicazione dell'art. 202 del codice della strada e/o falsa applicazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981 sostenendo che:
- sotto un primo profilo, risultava errata la indicazione della sanzione irrogata (euro
15.330,00 a fronte di euro 5.110,00 come specificato nel verbale di contravvenzione);
- sotto un secondo profilo, doveva considerarsi illegittima la maggiorazione per euro
6.132,00 ex art.27 legge n.689/81 in quanto, nel caso specifico, doveva applicarsi il disposto di cui all'art.203 c.d.s. (che prevede già una 'sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo previsto').
Pertanto, la difesa di parte opponente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella
TRIBUNALE DI AT
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 5438/2023 R.G.
Oggi 5 dicembre 2024, alle ore 10,00, avanti al giudice Giovanni Cariolo, è comparso:
- l'avv. Claudio GURRIERI per US AV
Il giudice, dato atto che nessuno è comparso per l'Avvocatura dello Stato, invita il difensore a
procedere con discussione conclusiva.
L'avv. GURRIERI richiama tutto quanto esposto con i propri scritti difensivi e chiede accogliersi le
domande, con vittoria di spese;
l'avv. GURRIERI chiede che spese e compensi siano distratti in
proprio favore quale difensore antistatario, avendo anticipato le prime e non percepito i secondi.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5438/2023 promossa da:
AV US, nato a [...] il giorno 01.06.1988 (C.F.: PVN GPP 88H01
C351W), dieso dall'avv. Claudio GURRIERI opponente contro
AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede in Catania, via Porto Ulisse
n.51 (C.F. 00833920150), in persona del rappresentante legale pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, opposta
PREFETTURA di AT (C.F.: 80009650872) in persona del Prefettopro tempore opposta
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AV US ha proposto opposizione ex art.615 cpc avverso la cartella di pagamento n.
2932021006664109001, relativa, tra l'altro, alla seguente iscrizione a ruolo:
- iscrizione a ruolo n. 2021/003400, relativa a SANZIONI CODICE DELLA
STRADA L. 689/81, Ente creditore Prefettura di Catania – sanz. Violazioni amministrative, per violazione al C.d.S. presuntivamente commessa nell'anno 2019, per l'importo complessivo di € 22.749,72 (oneri ed accessori compresi).
Con un primo motivo la difesa di parte opponente ha eccepito la illegittimità della cartella di pagamento impugnata per mancata applicazione dell'art. 202 del codice della strada e/o falsa applicazione dell'art. 27 della legge n. 689/1981 sostenendo che:
- sotto un primo profilo, risultava errata la indicazione della sanzione irrogata (euro
15.330,00 a fronte di euro 5.110,00 come specificato nel verbale di contravvenzione);
- sotto un secondo profilo, doveva considerarsi illegittima la maggiorazione per euro
6.132,00 ex art.27 legge n.689/81 in quanto, nel caso specifico, doveva applicarsi il disposto di cui all'art.203 c.d.s. (che prevede già una 'sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo previsto').
Pertanto, la difesa di parte opponente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella
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