Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12549

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12549
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12549
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 35621/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Magnani Parte_1 per procura allegata al ricorso,

- ricorrente -

E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 3 ottobre 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di essere stata assunta alle sue dipendenze con successivi
[...] contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta con decorrenza 1 settembre 2021, ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione subita, parte ricorrente ha domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del convenuto a erogare in suo favore le CP_1 somme previste dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500, oltre accessori di legge e con la refusione delle spese;
in subordine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore monetario complessivo della carta docente non fruita. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, Controparte_1 dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto. L'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, prima dell'assunzione in ruolo. La carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il
. Controparte_1
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
2 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia Controparte_3
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_3 sindacali rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile
”;


4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della CP_4

Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal
3 servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid- 19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.

3. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale
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