Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 438
TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 1969/2024
TRA
AN NA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14.02.2024, l'istante in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver presentato istanza di a.t.p.o. n. 12813/2021 R.G. e di aver ottenuto, con decreto di omologa del 13.07.2022 emesso all'esito della stessa, il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile;
- di aver chiesto, con altra istanza di a.t.p.o. n. 13621/21 R.G., il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84;
1
- che il procedimento n. 13621/21 R.G. era stato riunito al procedimento n.
12813/2021 R.G.;
- che il consulente nominato nell'ambito di tale procedimento aveva omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità, benché tale accertamento rientrasse tra i quesiti di cui all'ordinanza di conferimento dell'incarico;
- di aver proposto istanza di revisione/integrazione peritale, trattandosi di inosservanza/inadempienza dell'ausiliario rispetto ai quesiti posti dal giudicante e ritenendo, quindi, che l'omissione predetta non dovesse essere rilevata in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c., né tantomeno all'atto della formulazione dell'eventuale dissenso ex art. 445 bis c.p.c comma 4;
- che tale istanza veniva rigettata da questo Giudice con provvedimento del
16.01.2024 non avendo lo stesso più potere decisionale sulla causa, definita con decreto di omologa;
- di avere, pertanto, optato per il giudizio a cognizione piena di cui all'art. 442
c.p.c.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell'Istituto resistente al pagamento della prestazione invocata.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l'I.N.P.S. che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della
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