Trib. Firenze, sentenza 08/04/2024, n. 321

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 08/04/2024, n. 321
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 321
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 2730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2730/2022 promossa da:
EN IO (C.F. [...]), RO IO IS (C.F. [...]), IL FR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
SANDRI MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA, con elezione di domicilio in VIA
BENEDETTO MARCELLO 48 MILANO, presso il difensore avv. SANDRI MAURO
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, domiciliato ex lege in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, TR NI IS, LE IA e AR NI hanno esposto e dedotto:
a) di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione
(oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), in qualità di docenti (TR NI IS e AR
NI) e di collaboratrice scolastica (LE IA), presso istituti scolastici siti nella provincia di
Firenze (v. schema di pag. n. 3 del ricorso);

b) di essere stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione dai rispettivi dirigenti scolastici (v. doc. n.
2 nel fascicolo di parte), sulla base della normativa emergenziale adottata in relazione alla pandemia da
Sars-CoV-2 e, in particolare, del D.L. n. 172/2021 (che ha modificato il D.L. 127/2021), relativo all'estensione dell'obbligo di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

1
c) che TR NI IS, per effetto della legge di conversione n. 52/2022 del 19 maggio
2022, è stato adibito a mansioni amministrative, con l'attribuzione di un numero di ore lavorative più elevato di quello contrattualmente stabilito, con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Pertanto, i ricorrenti, deducendo la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario e l'illegittimità ovvero la natura discriminatoria dei provvedimenti adottati dal Ministero resistente, per contrarietà alla
Costituzione ed al diritto della UE, hanno chiesto all'intestato Tribunale di: “in via principale: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art.

4-ter D.L. 44/2021 per contrarietà al diritto europeo, ovvero declaratoria di incostituzionalità della medesima normativa;
2) previo accertamento della violazione, da parte del Ministero resistente, del suo obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione dei provvedimenti di sospensione impugnati, per i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4) condannare la parte resistente al riconoscimento e alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, degli stipendi lordi, del TFR, degli oneri previdenziali, delle ferie non godute, degli scatti di anzianità e di tutti gli ulteriori emolumenti e accessori contrattualmente previsti dalla data di sospensione alla data di effettiva riassunzione;
5) condannare la parte resistente al pagamento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 15.000, o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6) condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive nei confronti di

IS TR NI spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento ai sensi del D.L. 24/2022;
in via subordinata: condannare controparte al pagamento ex art 82 del DPR n.3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, che le sarebbe stato dovuto nel periodo di sospensione, oltre agli assegni per carichi di famiglia. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di cui si chiede la liquidazione ex DM n. 55/2014 e s.m.i.”.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, avendo fatto l'amministrazione resistente corretta applicazione della normativa emergenziale de qua, nella formulazione pro tempore vigente;
con vittoria di spese.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza ex art. 429 c.p.c. sino al 25.03.2024 (come da decreto dell'11.10.2023).
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
2
L'art. 2 decreto legge n. 172 del 2021 (estensione dell'obbligo vaccinale), conv. con modifiche dalla L.
3/2022, ha modificato il testo del decreto legge n. 44 del 2021 introducendo l'art.

4-ter (obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari), stabilendo, al comma 1, che “dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo


3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione …(omissis)”.
In base al successivo comma 2: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare
l'osservanza di detto obbligo.
In particolare, il comma 3 prevede che: “nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, [i dirigenti scolastici] invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”;
in caso di mancata presentazione della documentazione: “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”.
L'art.

4-ter.2 D.L. 44/2021 (introdotto dal D.L. n. 24/2022, art. 8), in una fase di regressione della pandemia (v. Corte Cost. sent. n. 15/2023), stabilisce che: “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
A tal proposito, deve escludersi, come, invece, sostenuto da parte ricorrente, la retroattività della previsione di cui all'art. 8, comma 4, D.L. 24/2022 (in vigore dal 25.03.2022), conv. con modificazioni
3
dalla L. 52/2022 (in G.U. 23/05/2022 n. 119), che ha assimilato i docenti non vaccinati ai lavoratori temporaneamente non idonei all'insegnamento, non avendo detta previsione natura interpretativa, bensì innovativa.
Né può configurarsi alcuna violazione del repechage, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24/2022, conv. con modificazioni dalla L. 52/2022 (che ha previsto la possibilità di utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica e la sua assimilazione ai docenti temporaneamente non idonei all'insegnamento);
al contrario, la normativa emergenziale, nella formulazione previgente, non contemplava tale possibilità di ricollocazione.
Ciò posto, nel caso di specie, non è contestato che i ricorrenti, tutti appartenenti alla categoria del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale, in assenza di cause ostative all'effettuazione della vaccinazione, avendo, invece, gli stessi prospettato
l'irragionevolezza/sproporzione della disciplina normativa relativa all'obbligo vaccinale del personale del comparto scolastico e l'inutilità e la pericolosità dei vaccini, inidonei, diversamente dalla sottoposizione al tampone, ad evitare il diffondersi del virus nel luogo di lavoro.
A tale ultimo proposito, si richiama, tuttavia, quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza,
20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo [presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che
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