Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2024, n. 50

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2024, n. 50
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 50
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 685/2022 R.G.
tra
IO DO, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Amendola
ricorrente
e
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche per S.C.C.I. Spa - in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE resistente contumace
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
17.01.2023.
Con ricorso depositato in data 05.04.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020199005412716000, notificata in data 04.12.2021, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di crediti previdenziali vantati dall'INPS e riportati negli avvisi di addebito n. 33020140000756031000, n. 33020140003175647000, n.
1
33020150000888335000, n. 33020160000771559000, n. 33020160002241565000 per la complessiva somma di € 9.437,01, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS argomentando per
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Si osserva che il legislatore non prevede un mezzo di impugnazione specifico per contrastare le risultanze di una intimazione di pagamento.
Nel caso in cui si vogliano far valere vizi di forma propri dell'atto, l'azione esperibile sarà l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.c.
Una volta acquisita prova della regolare notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, invece, consentire a parte opponente di muovere contestazioni che avrebbe avuto l'onere di far valere nei termini normativamente previsti (40 giorni dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito) significherebbe rimetterla in termini e vanificare la previsione legislativa di cui all'art. 24 del d.lgs. cit.
Resta sempre ferma, per il contribuente, la possibilità di proporre una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Ciò con la ovvia precisazione per cui i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi