Trib. Foggia, sentenza 12/08/2024, n. 2280
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15 luglio 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7618/2019 r.g.l. promosso da
DI SO UC rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Leonardo d'Angelo presso lo studio del quale in S. ND
G.co (FG) V.le Vittorio Veneto, 39 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Carla
Tiberino, giusta procura generale alle liti in Notar LO AS da
Roma, rep. n. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: Fondo di Garanzia INPS (ultime tre mensilità)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società “Srl SIMA di Frenza
Domenico” dal 1.8.2006 fino alla cessazione del 21.01.2013 per mancato pagamento delle retribuzioni per cui promuoveva presso il Tribunale di
Larino apposito procedimento monitorio ed intraprendeva l'azione esecutiva sui beni della società debitrice conclusa con transazione del 9.5.2014.
Esponeva di aver nuovamente intrapreso altra azione esecutiva rimasta infruttuosa non avendo il debitore osservato degli obblighi assunti con la transazione e che nelle more la società veniva dichiarata fallita con sentenza n. 4/2018 del Tribunale di Larino.
Allegava di aver depositato istanza di insinuazione al passivo dichiarato chiuso ed esecutivo in data 11.09.2018 e di essere stato
ammesso per euro 8.530,96 a titolo di TFR e euro 4.417,14 pari alle ultime tre mensilità
Allegava che, sulla scorta di detto titolo divenuto esecutivo, dopo aver intimato alla società la corresponsione delle somme, procedeva a promuovere apposita azione esecutiva mobiliare rimasta infruttuosa;
la società è stata posta in liquidazione in data 25.03.2014;
di aver promosso entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro altro ricorso per ingiunzione comprendente anche e somme richieste con il presente procedimento;
che con provvedimento 24.03.2016 l'intestato Tribunale disattendeva il ricorso per dichiarazione di fallimento depositato da latro creditore;
che non era possibile conseguire il soddisfacimento del proprio credito avendo il titolare della società costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà;
di aver proposto pertanto, domanda al Fondo di Garanzia in data 06.09.2016.
Chiedeva pertanto, di accertare il proprio diritto al conseguimento dell'importo di euro 22.309,32 di cui euro 16.674,66 a titolo di TFR ed euro 5.634,66 per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2014 e condannare
l'INPS Fondo di garanzia al relativo pagamento con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio si è costituito l'INPS che in via preliminare ha chiesto dichiararsi la improcedibilità e/o
l'inammissibilità del ricorso per maturata prescrizione e nel merito ne ha chiesto il rigetto sulla scorta di articolate argomentazioni con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare della causa, verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di trattazione scritta disposta per l'udienza del 15 luglio 2024, acquisite le note di trattazione della sola parte resistente, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale depositata telematicamente.
*********
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS.
Quanto alle ultime tre mensilità
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15 luglio 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7618/2019 r.g.l. promosso da
DI SO UC rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv. Leonardo d'Angelo presso lo studio del quale in S. ND
G.co (FG) V.le Vittorio Veneto, 39 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Carla
Tiberino, giusta procura generale alle liti in Notar LO AS da
Roma, rep. n. 80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente
resistente
OGGETTO: Fondo di Garanzia INPS (ultime tre mensilità)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società “Srl SIMA di Frenza
Domenico” dal 1.8.2006 fino alla cessazione del 21.01.2013 per mancato pagamento delle retribuzioni per cui promuoveva presso il Tribunale di
Larino apposito procedimento monitorio ed intraprendeva l'azione esecutiva sui beni della società debitrice conclusa con transazione del 9.5.2014.
Esponeva di aver nuovamente intrapreso altra azione esecutiva rimasta infruttuosa non avendo il debitore osservato degli obblighi assunti con la transazione e che nelle more la società veniva dichiarata fallita con sentenza n. 4/2018 del Tribunale di Larino.
Allegava di aver depositato istanza di insinuazione al passivo dichiarato chiuso ed esecutivo in data 11.09.2018 e di essere stato
ammesso per euro 8.530,96 a titolo di TFR e euro 4.417,14 pari alle ultime tre mensilità
Allegava che, sulla scorta di detto titolo divenuto esecutivo, dopo aver intimato alla società la corresponsione delle somme, procedeva a promuovere apposita azione esecutiva mobiliare rimasta infruttuosa;
la società è stata posta in liquidazione in data 25.03.2014;
di aver promosso entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro altro ricorso per ingiunzione comprendente anche e somme richieste con il presente procedimento;
che con provvedimento 24.03.2016 l'intestato Tribunale disattendeva il ricorso per dichiarazione di fallimento depositato da latro creditore;
che non era possibile conseguire il soddisfacimento del proprio credito avendo il titolare della società costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà;
di aver proposto pertanto, domanda al Fondo di Garanzia in data 06.09.2016.
Chiedeva pertanto, di accertare il proprio diritto al conseguimento dell'importo di euro 22.309,32 di cui euro 16.674,66 a titolo di TFR ed euro 5.634,66 per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2014 e condannare
l'INPS Fondo di garanzia al relativo pagamento con vittoria di spese di lite con distrazione.
Integrato il contraddittorio si è costituito l'INPS che in via preliminare ha chiesto dichiararsi la improcedibilità e/o
l'inammissibilità del ricorso per maturata prescrizione e nel merito ne ha chiesto il rigetto sulla scorta di articolate argomentazioni con vittoria di spese di lite.
All'esito della trattazione cartolare della causa, verificata la regolarità delle comunicazioni del decreto di trattazione scritta disposta per l'udienza del 15 luglio 2024, acquisite le note di trattazione della sola parte resistente, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale depositata telematicamente.
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In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS.
Quanto alle ultime tre mensilità
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