Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 448
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 21 gennaio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17373 R.G. 2023
TRA
AVV. MONACO Eutimio, nato a [...] il [...]
rappresentato e difeso da sé stesso, nonché dall'avvocato Luca Rubinacci giusta procura in atti
RICORRENTE - OPPONENTE
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE, in persona del suo legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Dalbono n° 13/15 Parco Punzo Is. 4, presso lo studio legale dell'avv. Luigi Cilento, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 814/2023 con cui il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 10425/2023, gli ha ingiunto il pagamento in favore della Cassa previdenziale opposta della somma di € 127.951,52, oltre accessori e spese legali. interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio, ed oltre spese legali liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, per “omesso versamento dei contributi minimi soggettivi nonchè dei contributi di maternità per l'anno 2018 e dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2017 e 2018 oltre interessi e sanzioni.
Eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem, asserendo che i crediti oggetto del procedimento monitorio sono stati già azionati dall'ente previdenziale, con procedura di riscossione coattiva a mezzo dell'agente per la riscossione, avverso la quale sono stati proposti precedenti giudizi, in parte definiti e in parte pendenti.
Eccepisce, in subordine, che la condotta della Cassa di frazionamento della pretesa creditoria ha costituito un abuso del diritto di azione che va sanzionato con l'inammissibilità dell'azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Chiede ancora la sospensione del giudizio per la pendenza di appello avverso la sentenza di primo grado sui titoli e pretese creditorie coincidenti con quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Conclude, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previa sospensione del giudizio ex art 295