Trib. Milano, sentenza 15/11/2024, n. 5055

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 15/11/2024, n. 5055
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 5055
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 14/11/2024 R.G. 11256/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa C T quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI MEO DONATA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CURIELLO VINCENZO;

RICORRENTE contro
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 Controparte_1
c.p.c.
, come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. SERAFINO FRANCESCO;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/11/2023, ha convenuto in giudizio il , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito ritrascritte: “Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e
[...] la formazione professionale del personale docente. 2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la c.d. Carta Docenti per tutti gli anni indicati in ricorso;
3) Per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra della somma di € 1.500,00, oltre interessi come per legge dalla domanda, per le causali Parte_1 indicate nel ricorso. 4) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. Si è ritualmente costituito in giudizio il , eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto della pretesa. All'udienza del 14/11/2024, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. Come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. La ricorrente ha documentato il proprio inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza alla attualità (cfr. doc. prodotto con deposito del 23.10.2024 recante tabelle delle graduatorie provinciali per le supplenze ove la ricorrente risulta utilmente inserita). Nella presente sede la lavoratrice chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto all'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 con conseguente condanna dell'Amministrazione alla attribuzione degli importi corrispondenti agli incarichi di supplenza annuale in questione.
Tanto premesso si rileva quanto segue. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si vanno di seguito ad indicare. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_3 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Dal punto di vista del diritto interno, a parere del giudicante, la limitazione del beneficio economico ai soli docenti a tempo indeterminato rappresenta una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine;
ciò nella misura in cui essa appare priva di una ragionevole
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