Trib. Bolzano, sentenza 20/06/2024, n. 257
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 763/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
J D - Presidente
D P - Giudice
S T - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 763/2024 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. PAPA VITTORIO giusta delega in Parte_1
atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI MICHELE giusta delega in atti;
Parte_2
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 8
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Appiano Sulla Strada del
Vino (BZ) il 14/06/2003 da
, nata a BOLZANO (BZ) il 20/01/1972;
Parte_1
e
, nato a BOLZANO (BZ) il 18/04/1973 Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Appiano Sulla Strada del Vino, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno 2003 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. si dispone che i coniugi continuino a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. l'immobile sito in Bolzano (BZ), viale W. A. Mozart 2, resterà assegnato in via esclusiva alla signora il sig. ha rilasciato l'appartamento il 31.01.2024 Parte_1 Pt_2
sito in 39100 Bolzano, viale W. A. Mozart 2, con accollo delle spese condominiali fino a tale data, e si impegna a modificare conseguentemente la propria residenza;
3. avendo il figlio maggiore raggiunto la maggiore età e la propria Persona_1
indipendenza economica alla madre non verrà più corrisposto da parte del padre alcun importo a titolo di mantenimento per il figlio maggiore, mentre il figlio minore Per_2
pagina 2 di 8
resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano Pt_2
reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Il figlio conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
4. ai soli fini anagrafici, il figlio che è economicamente non indipendente, Persona_3
resta allocato presso la casa ubicata in Bolzano (BZ), viale W. A. Mozart 2;
5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni del figlio, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno rispettivamente il figlio con sé;
6. per quanto concerne il contributo di mantenimento ordinario per il figlio il Persona_3
padre, verserà sulle seguenti coordinate bancarie Banco Posta della sig.ra Pt_1
IT85U0760111600001051390118 l'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00), importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT del Comune di Bolzano con prima rivalutazione a febbraio 2025;
7. i genitori saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio fino alla sua raggiunta Per_2
indipendenza economica. Le parti concordano nella qualificazione di spese ordinarie e straordinarie contenute nelle linee guida del CNF dd. 29.11.2017 e nel protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018, ovvero nella versione in vigore nel momento in cui si dovrà affrontare la relativa spesa. In relazione alle sole spese da concordare, il genitore, a fronte di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 763/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
J D - Presidente
D P - Giudice
S T - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 763/2024 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. PAPA VITTORIO giusta delega in Parte_1
atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI MICHELE giusta delega in atti;
Parte_2
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 8
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Appiano Sulla Strada del
Vino (BZ) il 14/06/2003 da
, nata a BOLZANO (BZ) il 20/01/1972;
Parte_1
e
, nato a BOLZANO (BZ) il 18/04/1973 Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Appiano Sulla Strada del Vino, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, Parte II, Serie A, dell'anno 2003 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. si dispone che i coniugi continuino a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. l'immobile sito in Bolzano (BZ), viale W. A. Mozart 2, resterà assegnato in via esclusiva alla signora il sig. ha rilasciato l'appartamento il 31.01.2024 Parte_1 Pt_2
sito in 39100 Bolzano, viale W. A. Mozart 2, con accollo delle spese condominiali fino a tale data, e si impegna a modificare conseguentemente la propria residenza;
3. avendo il figlio maggiore raggiunto la maggiore età e la propria Persona_1
indipendenza economica alla madre non verrà più corrisposto da parte del padre alcun importo a titolo di mantenimento per il figlio maggiore, mentre il figlio minore Per_2
pagina 2 di 8
resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano Pt_2
reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Il figlio conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
4. ai soli fini anagrafici, il figlio che è economicamente non indipendente, Persona_3
resta allocato presso la casa ubicata in Bolzano (BZ), viale W. A. Mozart 2;
5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni del figlio, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno rispettivamente il figlio con sé;
6. per quanto concerne il contributo di mantenimento ordinario per il figlio il Persona_3
padre, verserà sulle seguenti coordinate bancarie Banco Posta della sig.ra Pt_1
IT85U0760111600001051390118 l'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00), importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT del Comune di Bolzano con prima rivalutazione a febbraio 2025;
7. i genitori saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio fino alla sua raggiunta Per_2
indipendenza economica. Le parti concordano nella qualificazione di spese ordinarie e straordinarie contenute nelle linee guida del CNF dd. 29.11.2017 e nel protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano dd. 06.09.2018, ovvero nella versione in vigore nel momento in cui si dovrà affrontare la relativa spesa. In relazione alle sole spese da concordare, il genitore, a fronte di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi