Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 152
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. G G - Presidente rel.
2) dott.ssa T V GCO - Giudice
3) dott. S R - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 825 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a COMO Parte_1 C.F._1
(CO) in data 03/12/1975, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE- CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._3
PLATANIA (CZ) ed in data 02/10/1976, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. M V - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 7 novembre 2024”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 22/10/2024 - che i ricorrenti, in data 11/08/2009, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario a Platania (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero di protocollo 3/2009, parte II, serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Dall'unione coniugale nascevano due figli: , nato ad Erba (CO) in data 9 novembre 2010 e Persona_1
nato a Lamezia Terme (CZ) il 16 novembre 2013, mentre la famiglia aveva fissato la Persona_2 residenza anagrafica in Via Fosso Don Paolo n. 32 di Platania (CZ).
2
Negli ultimi anni – tuttavia - i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali, a seguito del venir meno dell'affectio maritalis e di ogni forma di comunione materiale e spirituale, tanto che la coppia viveva di fatto separata: poiché nessun tentativo di recuperare l'intesa di coniugio aveva sortito gli esiti sperati, risolta ogni pendenza economica tra le parti, era allora interesse dei ricorrenti quella di separarsi consensualmente ai patti ed alle condizioni meglio precisati in atti.
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
Lamezia Terme adito, affinché - premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi - volesse:
Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e – per l'effetto - dichiarare la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio celebrato a Platania (CZ) in data
11.08.2009, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero di protocollo 3/2009, parte II serie A, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Platania (CZ), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: la moglie risiederà presso Controparte_1 la residenza familiare, sita in Via Fosso Don Paolo n. 32 di Platania (CZ), sita al piano terra dell'immobile di proprietà della stessa , mentre il marito provvederà a trasferirsi al piano primo dell'immobile di CP_1 proprietà della Sig.r , fino a che non deciderà di trasferire altrove la propria residenza;
Parte_2
2. I minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, ma saranno Persona_1 Persona_2 collocati presso la madre. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e - più in generale - il benessere seguendone le naturali inclinazioni;
3. I beni comuni, mobili e complementi d'arredo contenuti all'interno dell'abitazione familiare, rimarranno nella disponibilità della Sig.r ;
CP_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo degli impegni lavorativi di questa e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo delle minori. In ogni caso, il Sig potrà vedere e tenere con sé gli stessi a week end alterni, dalle ore 9,00 del sabato alle Per_1 ore 20,00 della domenica, nonché infra-settimanalmente per almeno due pomeriggi a settimana;
5. In occasione delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli, per un periodo di tempo pari
a giorni 15 (quindici) finanche consecutivi, che andranno comunicati alla Sig.ra entro il 30 CP_1 giugno di ciascun anno;
6. Il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori per un periodo pari a giorni cinque consecutivi durante le festività natalizie, nonché in occasione dei giorni della Vigilia di Natale e del Primo dell'anno ovvero del giorno di Natale e della notte di San Silvestro ad anni alterni e così per la Pasqua ed il Lunedì