Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1036

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1036
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1036
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

n.R.G. 1794/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'udienza del 23 ottobre 2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1794/2021 promossa da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio RAVIELE come da procura Parte_1
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Boccaccio 2/d
- ricorrente
CONTRO

, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca MESSORE e Controparte_1
Francesca SANTOPONTE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino, Via Marconi n. 71
- resistente

Oggetto: accertamento subordinazione – differenze retributive

Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. mediante lettura in udienza in assenza delle parti il seguente

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;

− condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 9.257,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.9.2021 e ritualmente notificato,
[...]
espone di avere lavorato dall'ottobre 2013 al 12.3.2020 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, esercente l'attività di amministratrice di condomìni, con sede di lavoro in Cassino;
Controparte_1
di avere prestato la propria attività senza regolarizzazione contrattuale, quale operaio generico addetto
a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali siti in Cassino e amministrati dalla sig.ra di avere lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 P_
alle ore 18.00;
di avere utilizzato, per gli spostamenti tra i vari condomìni ed il trasporto degli strumenti di lavoro e per l'acquisto dei materiali di consumo necessari, un pulmino Nissan intestato alla società Erre Vi S.r.l.;
di avere sempre acquistato tali materiali e rifornito di carburante il pulmino per conto della sig.ra che i materiali acquistati venivano intestati alla Erre Vi S.r.l. di cui la P_ sig.ra era amministratrice;
di essersi recato a Napoli, una o due volte l'anno, per acquisti P_
importanti e consistenti di materiale elettrico, insieme al sig. , ex coniuge della sig.ra Testimone_1
di essere stato retribuito settimanalmente con la somma di euro 230,00;
di non avere mai P_
percepito le mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto;
di non avere mai goduto di ferie;
di essere stato assunto con regolare contratto di lavoro subordinato in data 12.3.2020 alle dipendenze di ;
che, attraverso la ditta e la società ERRE VI S.r.l., di fatto Parte_2 Parte_2 gestite e controllate dalla sig.ra quest'ultima svolge l'attività di amministratrice P_
condominiale;
che il rapporto di lavoro formalmente instaurato alle dipendenze di Parte_2
è cessato il 30.6.2020, per licenziamento dissimulato da dimissioni;
di avere vanamente invitato la sig.ra a riassumerlo e a corrispondergli le differenze retributive maturate per il periodo P_
pregresso.


2. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede al giudice adito di condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 65.522,75 P_ Controparte_1
o altra ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, mensilità supplementari, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, quali crediti maturati in forza del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato intercorso con dal 1.10.2013 al Controparte_1
12.3.2020.

3. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi e il difetto di legittimazione passiva della resistente e nel merito di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

4. La convenuta eccepisce, in particolare, l'assoluta genericità dei fatti esposti da controparte a fondamento della domanda e comunque la loro inidoneità a far emergere la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata convenuta in giudizio in proprio, a fronte di allegazioni di controparte in cui sembra piuttosto prospettato un rapporto di lavoro con la società Erre Vi S.r.l., di cui la sig.ra era P_
solo amministratrice pro tempore. Deduce, altresì, il difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che lo si riferisca ai condomìni o alla predetta società. Evidenzia, in conclusione, la completa estraneità ai fatti descritti in ricorso, non avendo mai commissionato lavori al ricorrente, né in proprio né quale amministratrice della Erre Vi S.r.l., mentre era il sig.
[...]
ad occuparsi della manutenzione dei magazzini della società. Tes_1

5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed assunta la prova testimoniale, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 23 ottobre 2024 mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta alla condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie non godute, sul presupposto dell'accertamento – la cui domanda non
è stata esplicitata nelle conclusioni del ricorso ma si desume implicitamente dal tenore complessivo
dell'atto – che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato dall'ottobre
2013 al 12.3.2020, in forza del quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in favore della sig.ra in proprio, quale operaio Controparte_1
generico addetto a lavori di giardinaggio, pulizie e riparazioni elettriche negli stabili condominiali amministrati dalla medesima convenuta.

7. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla convenuta.

8. Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo, unitamente ai conteggi allegati, si evincono con sufficiente chiarezza e completezza i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda attorea, come sintetizzati sopra, cosicché non può dirsi integrata la fattispecie della nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi ex artt. 414, comma 4, c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. civ. n. 14379/2020).

9. Va rigettata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che la verifica, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, della legitimatio ad causam attiva e passiva attiene alla astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la prospettazione della domanda e la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono i destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, mentre l'effettiva titolarità in concreto del rapporto dal lato attivo e passivo attiene al merito della causa (Cass. civ. n. 5912/2004). Nel ricorso l'attore assume di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della sig.ra in proprio e nei confronti di questa, P_ quale datrice di lavoro persona fisica, invoca gli effetti di tale accertamento e cioè l'adempimento delle obbligazioni dedotte, aventi ad oggetto il pagamento di emolumenti retributivi o indennità comunque traenti titolo dal rapporto di lavoro
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