Trib. Patti, sentenza 28/05/2024, n. 662
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. M S Presidente
dott.ssa R B Giudice rel.
dott.ssa R R Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 575/2016 R.G., promossa
da
, nata a Naso il 16.7.1982, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. D L, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
contro
nato a Sant'Agata di Militello il 17.10.1977;
CP_1
-convenuto contumace
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente ha esposto di avere contratto matrimonio in Parte_1 data 24.5.2007 con trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo CP_1
d'Orlando, atto n. 3, parte II, S. A, anno 2007, e che dalla loro unione era nata la figlia in Per_1
data 6.12.2008.
L'attrice ha dedotto che il rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa dei reiterati comportamenti violenti posti in essere dal convenuto per i quali si era dovuta allontanare dalla casa coniugale ed aveva sporto querela.
ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, Parte_1
l'affidamento congiunto della figlia minorenne con collocazione privilegiata presso la sua abitazione,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, la corresponsione dell'assegno di mantenimento nella somma mensile di € 600,00 in favore della figlia ed un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 4.7.2016, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione a causa della contumacia di ha autorizzato i coniugi CP_1
a vivere separatamente, ha disposto l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi in Per_1 genitori con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre, ha regolamentato l'esercizio del diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella somma mensile di € 300,00 oltre la quota del 50% per le spese straordinarie ed ha disposto un assegno di mantenimento per la moglie di € 100,00 mensili;
infine, ha rimesso le parti dinnanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli atti difensivi.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale non si
è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Con sentenza n. 734/22, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Fatta questa premessa, il Tribunale con la declaratoria della separazione dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr.
Cass. n. 16691/20).
2
La domanda di addebito avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento sulla base della documentazione depositata in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 11.7.2023.
Sul punto si osserva che ha affermato di avere dovuto abbandonare il tetto coniugale Parte_1
per la condotta violenta e contraria ai doveri coniugali posta in essere dal marito e per la quale ha sporto querela presso il Commissariato di Capo d'Orlando.
L'attrice, inoltre, ha depositato la sentenza penale n. 760/18 emessa nel procedimento n. 185/17 R.G. con la quale è stato condannato del reato ex art. 61 n. 11 quinquies e 572 c.p. con CP_1
riferimento alla condotta contestatagli nei confronti della moglie;
mentre è stato assolto per la
condotta contestatagli nei confronti della figlia . Per_1
O, dall'esame delle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che la crisi coniugale è imputabile alla condotta posta in essere dal marito per come accertata nella sentenza penale e confermata, altresì, dalle dichiarazioni rese dal testimone la quale, Testimone_1 all'udienza del 11.7.2023, ha dichiarato di avere visto in più occasioni la figlia-odierna attrice “con lividi e bernoccoli”.
Osserva il Collegio che la violenza che un coniuge compie ai danni dell'altro rappresenta una grave violazione dei doveri coniugali, la gravità della violazione rispetto ai doveri coniugali può ritenere fondata sia la domanda di separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza che la pronuncia del relativo addebito nei confronti del soggetto che ha posto in essere la condotta offensiva.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da