Trib. Macerata, sentenza 16/04/2024, n. 86

TRIB Macerata
Sentenza
16 aprile 2024
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TRIB Macerata
Sentenza
16 aprile 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 16/04/2024, n. 86
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 86
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 134/2022 promossa da:
BE AN, C.F. [...];
assistito dall'avv. PIERDOMINICI ITALO;
elettivamente domiciliato in Via G. Da Maiano n° 3 MACERATA, presso il difensore;

nei confronti di
HI AR, C.F. [...];
assistito e difeso dall'avv. NASCIMBENI GIANCARLO e dall'avv. NASCIMBENI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PADRE MATTEO RICCI, 11 62100 MACERATA, presso i difensori;

OGGETTO: prestazione coordinata e continuativa - retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 12.4.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Parzialmente infondata la domanda proposta da ER avv. Stefania nei confronti di
CC avv. Riccardo intesa alla corresponsione di somme maturate per l'attività professionale svolta in favore del resistente nell'espletamento di pratiche giudiziali e stragiudiziali, alcune in delega congiunta ed altre, in numero molto maggiore, con delega conferita al solo CC, negli pagina 1 di 6
anni dal 2007 al mese di ottobre 2016, per il complessivo importo -variabile a seconda delle modalità di calcolo- da euro 183.000 circa ad euro 272.000 circa, a titolo di distribuzione della metà dei compensi percepiti o maturati (ove percepiti in misura inferiore) dal CC per gli affari indicati alle pagg. da 150 a 153 della comparsa del 25.10.22 di costituzione della ricorrente innanzi al G.d.L. (cui le parti sono state rimesse con provvedimento del 2.3.22 a seguito sul rilevo del giudice del contenzioso ordinario innanzi al quale la domanda era stata inizialmente proposta e rubricata al n. 45/2020 RG);
ovvero, in via gradata, per i compensi dovuti -nelle diverse graduazioni tra minimo e massimo- secondo il valore degli affari;
infine, a titolo di arricchimento indebito ex art. 20141 c.c.
1.1 - La ricorrente rappresenta la di lei collaborazione con la controparte, oltre che di carattere professionale, connotata da personalità e continuatività con utilizzazione anche della propria struttura di studio professionale, al fine di contribuire all'adempimento degli oneri professionali assunti dal secondo nella sua pari qualità di avvocato: sostanzialmente, senza vincoli di subordinazione ha curato rapporti e trattative con le parti e con le controparti, tanto in sede giudiziale che -specialmente- stragiudiziale, casi questi ultimi nei quali ha seguito anche i rapporti con gli uffici anche pubblici, con i terzi responsabili (imprese assicuratrici) e con i consulenti di parte e di ufficio.
1.2 - Circostanza incontroversa è che nel periodo in esame e fino al mese di gennaio 2016 le parti hanno intrattenuto anche una relazione sentimentale, palesata e generalmente conosciuta, anche se la ricorrente nega integrare le forme more uxorio, sostenute invece dal resistente, e limita le occasioni di condivisione sentimentale a qualche sera e notte, specie nei fine settimana.

2 - La natura di questo rapporto tra le parti assume rilievo definitorio, per come si dirà oltre.
2.1 - I testi assunti sul punto hanno reso dichiarazioni conformi alla tesi sostenuta dalle contrapposte parti che li hanno indotti: l'impiegata di studio della ricorrente ed i colleghi del resistente hanno dato opposte versioni della circostanza, i secondi riferendo anche della notorietà della circostanza e di personale cognizione e conferma in occasioni conviviali nella abitazione del CC della convivenza more uxorio dei due;
la prima, di contro, dichiara quanto riferitole dalla ricorrente -coerente con il di lei assunto- e deduttivamente dell'arrivo della ER al suo studio quasi sempre proveniente da Civitanova Marche, sua città di residenza (il CC risiedeva a Macerata).

3 - Risolve il conflitto la seguente considerazione: la collaborazione professionale ed il rapporto sentimentale tra le parti è durato per quasi dieci anni, senza che per tutto questo pagina 2 di 6
periodo la ricorrente abbia mai formalizzato alcuna richiesta al resistente;
né è stata in grado - neppure lo ha chiesto- di provare che questi le abbia versato somme ulteriori rispetto a quelle fatturate
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