Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10321
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18575 R.G. 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell' Avv. Flavia Bruschi (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 56;
-ricorrenti-
contro
:
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Antonio Fontanesi n. 24;
-convenuto contumace-
(C.F. , in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via Federico Cesi n. 72;
-litisconsorte necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 18575/2023 e ritualmente notificato, i signori
e convenivano in giudizio ed il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, in qualità di litisconsorte necessario, chiedendo a questo Tribunale di accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, “ Controparte_1 per il mancato versamento dei contributi di ciascun ricorrente al Fondo Pensione Priamo;
B) Condannare, conseguentemente, la convenuta “ in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare le posizioni previdenziali individuali dei ricorrenti mediante corresponsione al Pensione , terzo litisconsorte necessario, delle CP_2 CP_2 somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto e complessivamente pari ad:
• € 5.832,78, in favore del sig. Parte_1
• € 5.518,60, in favore del sig. Parte_2
o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
A sostegno di queste domande i ricorrenti, premesso di essere dipendenti di Controparte_1 dall'1.06.2010, giusto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, hanno dedotto: che al momento dell'assunzione hanno aderito al Fondo nazionale complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, denominato “Fondo Pensione Priamo”, come previsto dall'accordo sindacale 23.04.1998;
che in forza della suddetta adesione la
si è obbligata a versare al Fondo pensionistico complementare la contribuzione a carico CP_1 del lavoratore (“quota lavoratore”), la contribuzione a carico del datore di lavoro (“quota azienda”), nonché la quota del TFR;
che malgrado ha operato mensilmente sulle buste Controparte_1 paga di essi ricorrenti le trattenute in favore del Fondo , come sopra specificate, ha poi CP_2 omesso di versare a quest'ultimo i contributi di loro competenza, tanto per la quota lavoratore che per la quota azienda e TFR.
Tanto esposto in punto di fatto, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio ed il Controparte_1
, quale litisconsorte necessario, affinché, accertato l'inadempimento della Controparte_2 società datoriale al versamento della contribuzione a carico del lavoratore e dell'azienda, oltreché della quota di TFR, fosse condannata a versare al , per le causali di cui Controparte_2 sopra, la somma complessivamente determinata - come da estratti contributivi in atti, detratti gli importi riconosciuti per i medesimi titoli in precedenti giudizi (cfr. sent. Trib. Roma n. 2286/2023 – n. R.G. 10949/2021) - pari ad € 5.832,78 (in relazione alla posizione del sig. ed € Pt_1
5.518,60 (in relazione alla posizione del sig. ), ovvero la maggiore o minore somma che Parte_2 sarà accertata in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. ed il , seppur ritualmente evocati in giudizio, sono Controparte_1 Controparte_2 rimasti