Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4330 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARMANI Parte_1 C.F._1
GIULIA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA PRIVATA DEL GONFALONE N. 4 20123
MILANO
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ELIA Parte_2 C.F._2
FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DEL GONFALONE, 4 20123
MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ABBIATEGRASSO, in data 26/05/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ABBIATEGRASSO alla Parte II, Serie A n.
25, dell'anno 2001;
separati consensualmente con sentenza 421/2024 del 27.02.2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.05.2001 dalla IGnora e dal IG. nel Comune di 20081 SO (MI), Parte_1 Parte_3 trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di 20081 SO (MI), al N. 25 P. 2 S. A anno
2001;

• ordinare al Comune di SO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

• dichiarare compensate le spese legali;

OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI




1. I coniugi vivono e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;

2. Darsi atto che il figlio rimarrà con prevalente collocamento ed anagrafica residenza presso la Per_1 madre, nell'abitazione sita in 20081 SO (MI), in Via Privata Dell'Acqua n. 11;

3. Nel fine settimana, d'intesa con la madre, il figlio , maggiorenne, concorderà le frequentazioni Per_1 desiderate con il padre di volta in volta. Le vacanze estive, le festività, eventuali vacanze del figlio da solo
e/o con gli amici verranno concordate di volta in volta fra i genitori, d'intesa con , oramai Per_1 maggiorenne;
CP 4. Il padre, continuerà a corrispondere alla madre, IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento mensile del figlio , fino a quando questi sarà autonomo economicamente, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo di bonifico bancario all'IBAN
[...], la somma di importo pari ad € 400,00 (Euro quattrocento/00). L'importo del contributo al mantenimento mensile del figlio verrà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;

5. I genitori provvederanno inoltre a ripartirsi le spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore del figlio , fino a quando questi sarà autonomo economicamente, con i termini e le modalità Per_1 indicate nel Protocollo del Tribunale di Milano, al 50% pro quota, quali: spese di istruzione, mensa e tasse scolastiche, libri, materiale di corredo scolastico, corsi di recupero e/o lezioni private, gite scolastiche, spese mediche, dentistiche e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché spese sportive
e ricreative (- spese mediche (da documentare) che non
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