Trib. Lodi, sentenza 09/08/2024, n. 611
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Testo completo
N. R.G. 2410/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2410 dell'anno 2023, introdotta da:
GI UC (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. GHELLI
ANNAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE OPPONENTE CONTRO
RA GH (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. RIVA
BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via preliminare:
-accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza del Tribunale di Lodi alla luce della clausola compromissoria contenuta nei patti sociali costituenti l'allegato A all'atto di cessione e per l'effetto, revocare il decreto opposto (anche quanto alle spese legali liquidate in monitorio), condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali della presente opposizione;
Sempre in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo lo stesso infondato e l'opposizione fondata su prova scritta;
Sempre in via preliminare: dichiarare tardive e inammissibili le nuove domande formulate da parte opposta nella memoria ex art. 171 n. 1 cpc di prescrizione, trattandosi l'eccezione di prescrizione di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 cc, che, a pena di decadenza, deve essere tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione e risposta, come prescritto dall'art. 167 c.p.c.
Pag. 1
in via principale:
–accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 922/2023 del 21/06/2023 rg 1551/2023 anche quanto alle spese legali liquidate in monitorio -per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
In via riconvenzionale
–accertare il credito della signora GI CA nei confronti della signora HI
NA nella misura di € 31.993,73 corrispondente: -alle cartelle esattoriali notificate alla signora CA per debiti pregressi la cessione, per i quali ha fatto richiesta di definizione agevolata;
- alle cartelle esattoriali notificate alla signora CA per i debiti pregressi la cessione, già pagati dalla signora CA.
- per l'effetto, compensare parzialmente il credito della signora CA nei confronti della signora HI di € 31.993,73 con il credito della signora HI nei confronti della signora CA per il mancato pagamento del corrispettivo della cessione nella ridotta misura di 13.908,00 € (come da domanda in via subordinata) e quindi - condannare la signora HI NA a pagare alla signora GI CA la somma di €
18.085,73 € risultante dopo la compensazione. in via subordinata accertare il credito della signora HI NA nei confronti della signora GI
CA nel minore importo rispetto a quello ingiunto di € 13.908,00, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla signora CA (due rate da 561,00 € ciascuna - docc. 3-4) e la somma di 1.800,00 € (doc. 5), di cui l'opposta si è dichiarata debitrice ovvero di quella minore e diversa somma che il Giudice quantificherà in via istruttoria
- nella denegata ipotesi in cui la causa venisse comunque istruita si chiede l'interrogatorio formale di parte opposta e la prova testimoniale sui capitoli di prova come già articolati e numerati in narrativa “in fatto”, preceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da ogni valutazione e/giudizio, chiamando a testimoniare 1) il signor AN NI con domicilio in VIA GUIDO MIGLIOLI N. 26 a VIZZOLO RE (MI;
2) il signor 3 IO
RE EP con domicilio in Mulazzano, Via Lago di Garda 17.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PARTE CONVENUTA:
In via preliminare:
a) rigettare la domanda preliminare di controparte per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando la giurisdizione ordinaria del Tribunale di Lodi e per l'effetto munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 922/2023 reso nel procedimento rg. n. 1551/2023 del Tribunale di Lodi di efficacia provvisoriamente esecutiva;
Pag. 2
b) In via subordinata preliminare emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per le somme non contestate;
c) In via principale nel merito:
Rigettare integralmente l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 922/2023 del Tribunale di Lodi, ivi compresa la domanda riconvenzionale/compensativa, in quanto inammissibile, illegittima, inefficace, prescritta, infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2023 del Tribunale di Lodi notificato in data 5.7.2023 oggetto della presente opposizione;
d) In via subordinata principale
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito per la somma di €.16.830,00 per somma capitale (e/o della diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia) oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, vantato dalla sig.ra HI NA nei confronti della sig.ra CA GI per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento;
- per l'effetto condannare comunque
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2410 dell'anno 2023, introdotta da:
GI UC (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. GHELLI
ANNAMARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE OPPONENTE CONTRO
RA GH (c.f. [...]), con il patrocinio dell'Avv. RIVA
BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via preliminare:
-accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza del Tribunale di Lodi alla luce della clausola compromissoria contenuta nei patti sociali costituenti l'allegato A all'atto di cessione e per l'effetto, revocare il decreto opposto (anche quanto alle spese legali liquidate in monitorio), condannando l'opponente alla rifusione delle spese legali della presente opposizione;
Sempre in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo lo stesso infondato e l'opposizione fondata su prova scritta;
Sempre in via preliminare: dichiarare tardive e inammissibili le nuove domande formulate da parte opposta nella memoria ex art. 171 n. 1 cpc di prescrizione, trattandosi l'eccezione di prescrizione di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio ex art. 2938 cc, che, a pena di decadenza, deve essere tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione e risposta, come prescritto dall'art. 167 c.p.c.
Pag. 1
in via principale:
–accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lodi n. 922/2023 del 21/06/2023 rg 1551/2023 anche quanto alle spese legali liquidate in monitorio -per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
In via riconvenzionale
–accertare il credito della signora GI CA nei confronti della signora HI
NA nella misura di € 31.993,73 corrispondente: -alle cartelle esattoriali notificate alla signora CA per debiti pregressi la cessione, per i quali ha fatto richiesta di definizione agevolata;
- alle cartelle esattoriali notificate alla signora CA per i debiti pregressi la cessione, già pagati dalla signora CA.
- per l'effetto, compensare parzialmente il credito della signora CA nei confronti della signora HI di € 31.993,73 con il credito della signora HI nei confronti della signora CA per il mancato pagamento del corrispettivo della cessione nella ridotta misura di 13.908,00 € (come da domanda in via subordinata) e quindi - condannare la signora HI NA a pagare alla signora GI CA la somma di €
18.085,73 € risultante dopo la compensazione. in via subordinata accertare il credito della signora HI NA nei confronti della signora GI
CA nel minore importo rispetto a quello ingiunto di € 13.908,00, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla signora CA (due rate da 561,00 € ciascuna - docc. 3-4) e la somma di 1.800,00 € (doc. 5), di cui l'opposta si è dichiarata debitrice ovvero di quella minore e diversa somma che il Giudice quantificherà in via istruttoria
- nella denegata ipotesi in cui la causa venisse comunque istruita si chiede l'interrogatorio formale di parte opposta e la prova testimoniale sui capitoli di prova come già articolati e numerati in narrativa “in fatto”, preceduti dalla locuzione “vero che” ed espunti da ogni valutazione e/giudizio, chiamando a testimoniare 1) il signor AN NI con domicilio in VIA GUIDO MIGLIOLI N. 26 a VIZZOLO RE (MI;
2) il signor 3 IO
RE EP con domicilio in Mulazzano, Via Lago di Garda 17.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
PARTE CONVENUTA:
In via preliminare:
a) rigettare la domanda preliminare di controparte per tutti i motivi di cui in narrativa, confermando la giurisdizione ordinaria del Tribunale di Lodi e per l'effetto munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 922/2023 reso nel procedimento rg. n. 1551/2023 del Tribunale di Lodi di efficacia provvisoriamente esecutiva;
Pag. 2
b) In via subordinata preliminare emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per le somme non contestate;
c) In via principale nel merito:
Rigettare integralmente l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 922/2023 del Tribunale di Lodi, ivi compresa la domanda riconvenzionale/compensativa, in quanto inammissibile, illegittima, inefficace, prescritta, infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 922/2023 del Tribunale di Lodi notificato in data 5.7.2023 oggetto della presente opposizione;
d) In via subordinata principale
Nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito per la somma di €.16.830,00 per somma capitale (e/o della diversa somma maggiore o minore risultante di giustizia) oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, vantato dalla sig.ra HI NA nei confronti della sig.ra CA GI per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento;
- per l'effetto condannare comunque
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