Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 381

TRIB Bologna
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 381
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 381
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 14527/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14527/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1
MILENA, elettivamente domiciliato in VIA R. SANZIO N. 1/A 40069 ZOLA PREDOSApresso il difensore avv. BIANCHINI MILENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V. A. CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. ROSSI RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dato atto che i figli e sono ad oggi entrambi maggiorenni, pur se non Per_1 CP_2 economicamente autosufficienti;

pagina 1 di 7 Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Zola Predosa (Bo), Via Risorgimento, 77 al ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e sino al raggiungimento Per_1 CP_2 della loro indipendenza economica;

Dichiarare tenuta e quindi condannare la signora a corrispondere al signor Controparte_1 Pt_1 un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e in
[...] Persona_2 CP_2 misura di € 200,00 per ogni figlio, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, con rivalutazione Istat annuale come per legge;

Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, CP_2 Per_1 come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna al quale ci si riporta”.
Per la parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglio l'illustrissimo tribunale intestato,
-porre a carico della madre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, versando la somma complessiva di euro 300 - € 150 per ciascun figlio- o quella diversa somma che risulterà adeguata sulla base delle accertate condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà della stessa, al signor oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie per i figli sulla base del vigente protocollo del tribunale di Bologna;

-rigettare le domande avversarie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13-12-2022 esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 26-12-1991 con;
dall'unione nascevano il figlio in data 1-12-2001 e la Controparte_1 Per_1 figlia , in data 7-08-2006. Secondo quanto riportato, la crisi familiare iniziava a far data dal CP_2
2015, allorquando la sig.ra iniziava ad alternare periodi di ira e rabbia verso il marito (che CP_1 culminavano nell'episodio in cui la donna gli rovesciava una bottiglia d'acqua in testa), a periodi di vera e propria apatia, il tutto anche in presenza dei figli: il sosteneva di aver sopportato tali Pt_1 umiliazioni perché determinato a preservare l'unione familiare, anche attraverso un percorso di psicoterapia di coppia, a seguito del quale l'unione sembrava essersi rinsaldata. Tuttavia, nei mesi precedenti al ricorso, le condotte della si facevano via via più gravi, stanti le frequentazioni CP_1 con altri uomini, le assenze da casa, le urla e le ingiurie, di talchè i coniugi decidevano di intraprendere il percorso della separazione consensuale, che tuttavia naufragava a causa della mancata partecipazione della agli incontri di mediazione familiare a cui la stessa aveva dichiarato di voler aderire CP_1
(come da dichiarazione allegata dell'Organismo di Mediazione). Il ricorrente riportava poi alcuni recenti episodi, a seguito dei quali decideva di ricorrere giudizialmente per la separazione, data l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare, in data 20-11-2022, la sig.ra comunicava di voler lasciare la casa coniugale, iniziando a rivolgersi in modo aggressivo ai figli (e proferendo frasi del tipo “vi diseredo” e “andate da quella troia di vostra nonna”), continuando ad urlare fino ad uscire di casa e tornare verso le 23: a quel punto, la colpiva il marito con calci e CP_1 pugni, proseguendo con tale contegno anche la mattina seguente, laddove arrivava anche a dare uno schiaffo alla figlia, rivolgendole le parole “troia non sei più mia figlia”. A seguito di tale episodio, la si allontanava dalla casa familiare fino al 1-12-2022 per farci ritorno e interagire con i figli CP_1 come se nulla fosse accaduto. Il ricorrente domandava, dunque, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito nei confronti della moglie, in ragione delle condotte aggressive, di violenza fisica e morale, poste in essere da quest'ultima nei suoi confronti, alla presenza anche dei figli;
disporre l'audizione della minore , all'epoca del ricorso di anni 16, per accertare la sua volontà di vivere con il padre CP_2 e per l'effetto assegnare la casa coniugale al sig. che la abiterà con entrambi i figli;
disporsi Pt_1 pagina 2 di 7
l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso il padre, CP_2 concordando di volta in volta i tempi di permanenza presso la madre, in considerazione dell'età di
. Si rimetteva a giustizia circa il contributo al mantenimento della madre a favore dei figli, CP_2 chiedendo inoltre di sostenere il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Bologna attualmente vigente.
Si costituiva in data 09-03-2023, contestando quando dedotto dal ricorrente, atteso che Controparte_1 ella negava la circostanza delle violenze che avrebbe perpetrato nei confronti del marito, asserendo di essere stata lei, invece, vittima di comportamenti aggressivi da parte del coniuge. In particolare, i rapporti si sarebbero deteriorati già nel 2021, allorquando il marito iniziava a proporle pratiche sessuali estreme, quali il bondage, fino a costringerla a delle vere e proprie violenze fisiche e psicologiche. La sig.ra riportava altresì di essere stata offesa e screditata come persona e madre, nonchè trattata come una persona con disturbi mentali, con lo specifico intento del di condizionare i figli. Nonostante Pt_1 ciò, la stessa affermava di avere un ottimo rapporto con e e di essere stata l'unica ad Per_1 CP_2 essersene occupata, sotto tutti gli aspetti, a fronte del totale disinteresse del marito (e avendoli seguiti nel difficile percorso scolastico, data la diagnosi di ADAH di e di dislessia di ). Negava Per_1 CP_2
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