Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 17074
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 07/10/2024 con trattazione figurata scritta, nei successivi trenta giorni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 21855 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
ER FF (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vizzone (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma alla Via Cratilo di Atene n. 31, giusta procura in atti
Ricorrente contro
LL IC (C.F. [...]) rappresentata ex lege dall'Amministratore di Sostegno AVV. ANDREA MARESCA, c.f
[...]elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma alla Via Uganda 29,
Resistente
E
IZ Lo CI (C.F.: [...]), nato a [...] il [...]
Contumace
1
2
OGGETTO: Azione di occupazione ed altro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art.
132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre,
l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso ex art. 447 bis, ER FF ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, IZ Lo CI e LL IC al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Roma via Pietro Gherardi 50 palazzina A2 scala
A, secondo piano interno 11, posta in essere dal sig. IZ Lo CI, nato a
Roma il 31.01.1961 c.f. [...]e residente in [...], viale dei
Quattro Venti 196 scala B int. 5 -00152;
Per l'effetto, condannare il sig. IZ
Lo CI, nato a [...] il [...] c.f. [...]e residente in
Roma, viale dei Quattro Venti 196 scala B int.
5 -00152 al rilascio immediato dell'immobile sito in via Roma Pietro Gherardi 50 palazzina A2 scala A, secondo piano interno 11 in favore del ricorrente;
Per l'effetto, condannare il sig. IZ
2
3
Lo CI, nato a [...] il [...] c.f. [...]e residente in
Roma, viale dei Quattro Venti 196 scala B int.
5 -00152 al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e non corrisposti pari a complessivi euro
48.000,00 oltre al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo, fino all'effettiva restituzione del bene, nella misura che il Giudice riterrà congrua ed equa a titolo di indennità di occupazione;
Accertare e dichiarare la garanzia personale assunta dalla sig.ra LL IC (C.F.: C[...]) nata a [...] il [...], e per effetto condannarla in solido con il sig. IZ
Lo CI al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e non corrisposti pari a complessivi euro 48.000,00 oltre al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo, fino all'effettiva restituzione del bene, nella misura che il
Giudice riterrà congrua ed equa a titolo di indennità di occupazione. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Espone il ricorrente di aver concesso l'immobile di sua proprietà, sito in
Roma alla Via Pietro Gherardi 50, in locazione al sig. IZ Lo CI e di aver pattuito il canone annuo di locazione in Euro 9.600,00, da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di Euro 800,00.
Rileva, inoltre che “negli ultimi 5 anni il sig. Lo CI ha smesso di corrispondere il canone pattuito e sebbene invitato a lasciare l'immobile, continua ad occuparlo senza titolo, arrecando gravi danni al ricorrente” e che la sig.ra LL IC ha prestato garanzia personale per l'adempimento da parte del sig. Lo CI di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione concluso tra quest'ultimo e l'odierno ricorrente ed avente ad oggetto l'immobile di cui è causa.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Avv. Andrea Maresca nella qualità di Amministratore di Sostegno di IC LL, giusta nomina del 02.12.2021 e giusto giuramento del 09.12.2021 in atti, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, rigettare per le causali in narrativa ogni domanda attorea nei confronti dell'odierna comparente CE TO, anche mediante declaratoria di estromissione per difetto di legittimazione passiva, oggi qui rappresentata ex lege dallo scrivente ADS Avv. Andrea Maresca poiché infondate e in fatto e in diritto, comunque non provate. Col favore delle
3
4
spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'odierno procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva istruttoria”.
Nel merito ha contestato la nullità, ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della
Legge n. 311/2004 del contratto di locazione, adducendo che lo stesso ”non è stato registrato dal proprietario-locatore-odierno ricorrente per sua esclusiva scelta arbitraria” ed ha conseguentemente eccepito la nullità della fideiussione personale accessoria prestata dalla resistente IC LL , ai sensi dell'art.
1598 CC, secondo cui “la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale”.
Ha ulteriormente chiesto l'estromissione per difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente, adducendo la cessazione dell'impegno contrattualmente dalla medesima assunto a seguito della scadenza della proroga del contratto per effetto della mancata comunicazione del locatore di disdetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 431/1998;
ha precisato, infatti che la stipula del contratto con garanzia accessoria è avvenuta il 17.12.2007, anni 4 + 4, decorrenza 01.01.2008-
31.12.11, prorogatosi ex art. 3/1 L. 438/98 di altri 4 anni e con scadenza al
31.12.15.
Nessuno si è costituito per IZ Lo CI, nonostante la regolarità delle notifiche ed all'udienza del 06/03/2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza con trattazione scritta del 07/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e art. 429 c.p.c.
III. Ritenuta la ammissibilità e la procedibilità della