Trib. Milano, sentenza 22/07/2024, n. 7270
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Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex artt. 281 sexies co.3, 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa da:
IN OY UL (C.F. [...]), PI SC AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. GUARISO ALBERTO ([...]), elettivamente domiciliati in VIA GIULIO UBERTI n. 6 MILANO presso i difensori
RICORRENTI contro
SINDACO DEL COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) in qualità di Ufficiale di Stato civile
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97420690584), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. AI OY GO e IE SC ER hanno chiesto al Tribunale di accertare il diritto della prima all'iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia del secondo, nonché di ordinare al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, di procedere all'iscrizione anagrafica della predetta nella popolazione residente del Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia del sig. ER con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 e del D.Lgs 30/2007. I ricorrenti espongono di intrattenere una stabile relazione dall'ottobre 2019;
di avere convissuto prima negli USA e, da maggio 2023, a Milano;
di avere comunicato a mezzo PEC al Comune di Milano in data 10.6.2023 la richiesta di iscrizione anagrafica e l'inserimento nello stato di famiglia del sig.
ER, allegando anche il patto di convivenza ai sensi della L. 76/2016, senza ottenere un riscontro positivo.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, come accertato con ordinanza del 17.4.2024, il cui contenuto si intende richiamato.
*** Si ritiene preliminarmente infondata l'eccezione sollevata dal Ministero dell'Interno in merito all'inammissibilità del ricorso in ragione dell'esistenza del rito di cui agli artt. 96 ssgg. DPR 396/2000. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il procedimento disciplinato da tale normativa è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui esso sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, non quando la domanda di rettificazione si fondi su una controversia di stato, dovendo tale questione essere risolta in un giudizio, contenzioso, nelle forme del rito ordinario di cognizione (Cass. 7413/22), come quello azionato nella fattispecie in esame.
***
Il presupposto delle domande dei ricorrenti, che meritano accoglimento, è costituito dalla relazione, stabile in quanto perdurante dal 2019 ed avente le necessarie caratteristiche di solidità.
È quindi opportuno prendere le mosse da tale circostanza al fine di meglio inquadrare il silenzio frapposto dal Comune di Milano alla richiesta di iscrizione anagrafica della ricorrente e come esso incida, frustrandolo, sul suo diritto a coabitare con il proprio compagno, avvalendosi delle possibilità connesse alla iscrizione anagrafica presso il Comune ove la coppia ha posto la propria stabile dimora. L'art. 36 L. 76/2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. L'accertamento della stabile convivenza, ai sensi dell'art. 37 L. 76/2016, avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223). L'art. 4, rubricato “famiglia anagrafica” afferma che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. L'art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche”, afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di pagina 2 di 7
residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio”.
Il Tribunale non ignora il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto;
tuttavia, rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.
Infatti, da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perché un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto” e i diritti ex lege prescinderebbero dall'elemento anagrafico;
dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l'appunto un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti. Ora i conviventi “possono” dunque disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all'Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica.
La L. 76/2016 disciplina il patto di convivenza nel senso di richiedere, a pena di nullità, la sua redazione, le sue modifiche e la sua risoluzione in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”. La legge richiamata prevede altresì che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Tuttavia tali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex artt. 281 sexies co.3, 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa da:
IN OY UL (C.F. [...]), PI SC AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. GUARISO ALBERTO ([...]), elettivamente domiciliati in VIA GIULIO UBERTI n. 6 MILANO presso i difensori
RICORRENTI contro
SINDACO DEL COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) in qualità di Ufficiale di Stato civile
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97420690584), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. AI OY GO e IE SC ER hanno chiesto al Tribunale di accertare il diritto della prima all'iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia del secondo, nonché di ordinare al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, di procedere all'iscrizione anagrafica della predetta nella popolazione residente del Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia del sig. ER con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 e del D.Lgs 30/2007. I ricorrenti espongono di intrattenere una stabile relazione dall'ottobre 2019;
di avere convissuto prima negli USA e, da maggio 2023, a Milano;
di avere comunicato a mezzo PEC al Comune di Milano in data 10.6.2023 la richiesta di iscrizione anagrafica e l'inserimento nello stato di famiglia del sig.
ER, allegando anche il patto di convivenza ai sensi della L. 76/2016, senza ottenere un riscontro positivo.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, come accertato con ordinanza del 17.4.2024, il cui contenuto si intende richiamato.
*** Si ritiene preliminarmente infondata l'eccezione sollevata dal Ministero dell'Interno in merito all'inammissibilità del ricorso in ragione dell'esistenza del rito di cui agli artt. 96 ssgg. DPR 396/2000. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il procedimento disciplinato da tale normativa è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui esso sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, non quando la domanda di rettificazione si fondi su una controversia di stato, dovendo tale questione essere risolta in un giudizio, contenzioso, nelle forme del rito ordinario di cognizione (Cass. 7413/22), come quello azionato nella fattispecie in esame.
***
Il presupposto delle domande dei ricorrenti, che meritano accoglimento, è costituito dalla relazione, stabile in quanto perdurante dal 2019 ed avente le necessarie caratteristiche di solidità.
È quindi opportuno prendere le mosse da tale circostanza al fine di meglio inquadrare il silenzio frapposto dal Comune di Milano alla richiesta di iscrizione anagrafica della ricorrente e come esso incida, frustrandolo, sul suo diritto a coabitare con il proprio compagno, avvalendosi delle possibilità connesse alla iscrizione anagrafica presso il Comune ove la coppia ha posto la propria stabile dimora. L'art. 36 L. 76/2016 prevede che “si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. L'accertamento della stabile convivenza, ai sensi dell'art. 37 L. 76/2016, avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223). L'art. 4, rubricato “famiglia anagrafica” afferma che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”. L'art. 13, rubricato “dichiarazioni anagrafiche”, afferma che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di pagina 2 di 7
residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio”.
Il Tribunale non ignora il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto;
tuttavia, rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.
Infatti, da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perché un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto” e i diritti ex lege prescinderebbero dall'elemento anagrafico;
dall'altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l'appunto un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti. Ora i conviventi “possono” dunque disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all'Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica.
La L. 76/2016 disciplina il patto di convivenza nel senso di richiedere, a pena di nullità, la sua redazione, le sue modifiche e la sua risoluzione in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”. La legge richiamata prevede altresì che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l'avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Tuttavia tali
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