Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 625
TRIB Brescia
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 12094/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona EL giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12094/2023, promosso da:
IN AR OC RO, nata in [...] il [...] AL JO UR PA, nato in [...] il [...] EJ UR OC, nata negli Stati Uniti d'America il 19.11.1984 IC RR UR, nato in [...] il [...] AL RR UR, nata in [...] il [...] AN UR OC, nata negli Stati Uniti d'America il 24.6.1986 AS RE UR, nato in [...] il [...] IÁ RE UR, nato in [...] il [...] AL UR OC, nato negli Stati Uniti d'America il 17.10.1987 AL UR NC, nato in [...] il [...] LI UR NC, nata in [...] il [...] EN DA OC EL, nata in [...] il [...] TE SO OC, nato in [...] il [...] KA SO OC, nata in [...] il [...] AR SO OC, nata in [...] il [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Dromi EL Foro di Roma
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'INTERNO; con il patrocinio ELl'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza EL 16.1.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi ELl'art. 281-terdecies c.p.c.)
Pag. 1 di 7 Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 7/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento ELla loro cittadinanza italiana iure sanguinis o, quanto a AL OS DA AZ, iure matrimonii.
Si procede ai sensi ELl'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e ELlo stato di cittadinanza italiana»), ELl'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani») e ELl'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento ELlo stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno ELla domanda, i ricorrenti hanno dedotto la discendenza (personale o EL coniuge) da IN SA, nata a [...] (provincia di Mantova) l'11.4.1867 da SC e da ER BO (doc. 1), cittadina italiana emigrata in Guatemala senza mai naturalizzarsi guatemalteca e rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 4), e hanno esposto quanto di seguito si riporta (depurato dagli errati riferimenti ora allo stato di Panama ora all'Argentina, dovendosi ogni volta intendere la Repubblica EL Guatemala).
- Il 18.10.1883 IN BASAGLIA, in Guatemala, ha contratto matrimonio con MO BO (presumibilmente anch'egli cittadino italiano e così indicato nell'atto di matrimonio: i ricorrenti dichiarano di non avere potuto rintracciarne l'atto di nascita in assenza di indicazioni sul comune d'origine); dal matrimonio nasce, in Guatemala, CI MO OC AL, il 1.7.1901 (all. 4).
- Dall'unione di CI MO OC AL con DE CO, nasce a Guatemala, in data 15.4.1924, RI OC CO (all.5).
- Il 23.2.1956, a Guatemala, RI OC CO sposa TA EL CA RO RN EC (all.6) e dal matrimonio nasce, in data 20.6.1959, IN AR OC RO (all.7).
- Dalla successiva unione di RI OC CO con TR NE EL FI nasceva a Guatemala, in data 18.9.1973, EN DA OC EL, (all.8).
- Il 20.12.1981 IN AR OC RO, a Guatemala, contrae matrimonio (all.9) con AL JO UR PA, nato in [...] il [...] (all.10).
- Dal matrimonio di IN AR OC RO con AL OS UR PA nascono (negli Stati Uniti): EJ UR OC, in data 19.11.1984 (all.11); AN UR OC, in data 24.6.1986 (all.12); AL UR OC, in data 17.10.1987 (all.13).
- Il 5.3.2011, a Guatemala, EJ UR OC contrae matrimonio con RO BL IN ER (all.14); dal matrimonio nascono (in Guatemala): OL IN UR, in data 10.7.2015 (all.15) e AL IN UR, in data 16.2.2018 (all.16).
- Il 20.2.2016, a Guatemala, AN UR OC contrae matrimonio
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con OS AR RE LA (all.17); dal matrimonio nascono (in Guatemala): ST RE UR, in data 21.3.2018 (all.18) e TI RE UR, in data 21.10.2020 (all.19).
- L'11.11.2017, a Guatemala, AL UR OC contrae matrimonio con RI CH US (all.20); da questo matrimonio nascono: AL UR CH, in data 6.10.2020 (all.21) e LI UR CH, in data 31.3.2022 (all.22).
- Il data 19.11.2005, a Guatemala, EN DA TT EL contrae matrimonio con IS TE SO IN (all. 23); dall'unione nascono: TE SO OC, in data 6.10.2006 (all.24), KA SO OC, in data 22.10.2008 (all.25) e AR SO OC, in data 18.2.2011 (all.26).
3. Il Ministero ELl'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, si è costituito in giudizio il 31.5.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive EL diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.12.2023,non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione ELle conclusioni e la discussione ELla causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.1.2025, sostituendola ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 8.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto EL ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta
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