Trib. Milano, sentenza 28/02/2024, n. 2175
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Testo completo
N. R.G. 41515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41515/2023 promossa da: TI NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE contro
AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), contumace
CONVENUTO CONCLUSIONI Per TI NI a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. IA IO ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito concluso con la resistente Agos TO s.p.a. mediante rilascio di una carta di credito revolving.
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Il ricorrente allega che in data 7.1.2007 aveva stipulato con Agos TO s.p.a. un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con il medesimo contratto gli era stata anche concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Sostiene il ricorrente che il contratto di finanziamento tramite carta revolving sarebbe nullo in quanto collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente alla restituzione le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Il ricorrente, inoltre, allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione degli artt.
1284 c.c. e 117 TUB, la clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3° c.c., ovvero al tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
Agos TO s.p.a. è rimasta contumace.
Non vi è improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (il predetto contratto di credito non rientra tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo
III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (Agos TO s.p.a. non è una banca).
È infondata la doglianza relativa alla nullità del contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari.
Il problema si pone nel caso di contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving, qualora stipulato, anziché direttamente dall'intermediario finanziario, tramite ausiliario del medesimo;
qualora questi non sia iscritto all'apposito albo previsto per coloro che esercitano
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professionalmente nei confronti del pubblico attività d'agenzia in attività finanziarie (art. 3 d. lgs. n. 374/1999), si è posto il dubbio sulla validità del negozio.
Ora, la violazione dei requisiti di legge in capo all'ausiliario dell'intermediario può essere interpretata, secondo una prima tesi, come causa di nullità del contratto (non prevista espressamente) in quanto norma imperativa di ordine pubblico (ciò, si sostiene, soprattutto dal momento in cui tra i requisiti richiesti in capo all'ausiliario ai fini dell'iscrizione in apposito albo è sopravvenuto, a partire dal 2010, quello della professionalità, oltre all'onorabilità dello stesso). Altra tesi evidenzia invece la finalità della norma, introdotta a seguito di direttiva
91/308/CEE, relativa in ultima analisi non già alla tutela degli utenti del mercato finanziario, bensì a prevenire rischi di
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41515/2023 promossa da: TI NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE contro
AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), contumace
CONVENUTO CONCLUSIONI Per TI NI a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. IA IO ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito concluso con la resistente Agos TO s.p.a. mediante rilascio di una carta di credito revolving.
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Il ricorrente allega che in data 7.1.2007 aveva stipulato con Agos TO s.p.a. un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con il medesimo contratto gli era stata anche concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Sostiene il ricorrente che il contratto di finanziamento tramite carta revolving sarebbe nullo in quanto collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle prescrizioni sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari di cui al D.lgs. n. 374/1999. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente alla restituzione le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quello convenuto nel contratto.
Il ricorrente, inoltre, allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione degli artt.
1284 c.c. e 117 TUB, la clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3° c.c., ovvero al tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
Agos TO s.p.a. è rimasta contumace.
Non vi è improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (il predetto contratto di credito non rientra tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo
III, capo XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo (Agos TO s.p.a. non è una banca).
È infondata la doglianza relativa alla nullità del contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving per violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione di prodotti finanziari.
Il problema si pone nel caso di contratto di finanziamento con rilascio di carta revolving, qualora stipulato, anziché direttamente dall'intermediario finanziario, tramite ausiliario del medesimo;
qualora questi non sia iscritto all'apposito albo previsto per coloro che esercitano
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professionalmente nei confronti del pubblico attività d'agenzia in attività finanziarie (art. 3 d. lgs. n. 374/1999), si è posto il dubbio sulla validità del negozio.
Ora, la violazione dei requisiti di legge in capo all'ausiliario dell'intermediario può essere interpretata, secondo una prima tesi, come causa di nullità del contratto (non prevista espressamente) in quanto norma imperativa di ordine pubblico (ciò, si sostiene, soprattutto dal momento in cui tra i requisiti richiesti in capo all'ausiliario ai fini dell'iscrizione in apposito albo è sopravvenuto, a partire dal 2010, quello della professionalità, oltre all'onorabilità dello stesso). Altra tesi evidenzia invece la finalità della norma, introdotta a seguito di direttiva
91/308/CEE, relativa in ultima analisi non già alla tutela degli utenti del mercato finanziario, bensì a prevenire rischi di
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