Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/06/2024, n. 225
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. G I, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 853/2022 RG. alla udienza del 28/06/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif. dall'avv.to E M; Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e dif. da Avv. C D T M
resistente
nonché
Controparte_2
resistente contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 Parte_1 chiedeva di accertare e dichiarare accertare e dichiarare di aver svolto le ore di lavoro straordinario giornalmente e nella giornate di sabato dedotte in narrativa, per gli orari e nello svolgimento delle mansioni assegnate dalla nell'ambito del contratto di appalto in essere tra le CP_1 due Società resistenti, e, per l'effetto, previo accertamento che tra la
e la vige un contratto di appalto di servizio CP_1 Controparte_2 di trasporti dal 2009 e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 o, in subordine, dell'art. 1, comma 248, l. 190/2014 (c.d.
“Legge di Stabilità 2015” che, novellando l'art. 83 bis d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008) o delle altre disposizioni normative che riterrà applicabili, condannare la Parte_2
e la nella qualità, in solido tra loro, o per le
[...] Controparte_2 somme, per i periodi o nelle proporzioni che saranno ritenute, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze retributive nella misura sopra precisamente indicata, oltre quelle dall'inizio del rapporto lavorativo del 02.10.2010 o dal 18.07.2012 fino al maggio 2014, in applicazione del CCNL di riferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o, in subordine, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o che risulterà giusta ed equa, anche ai sensi dell'art. 36Cost.;
Osservava il ricorrente:
di aver prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della
di cui era anche socio, a far Parte_2 data dal 02.10.2010, con qualifica di operaio (autista) e livello 3S del
CCNL Trasporti e Logistica presso la sede di Maltignano (AP) fino al
30.06.2019.
2
di essere stato assegnato fin dall'assunzione a svolgere i suoi compiti nell'ambito del contratto di appalto in essere tra le due Società resistenti e, pertanto, a trasportare le merci della Controparte_2 dai suoi magazzini di Maltignano (AP), Centobuchi (AP) e San Benedetto del Tronto ai vari punti vendita ed esercizi commerciali del Centro Italia.
Che l'orario di lavoro era stato stabilito in 208 ore mensili, tendenzialmente da svolgere dal lunedì al sabato, con riposi compensativi infrasettimanali concordati tra le parti;
di aver sempre svolto dal giorno della sua assunzione alle dipendenze della resistente almeno due ore di lavoro CP_1 straordinario per ogni turno lavorativo dal lunedì al venerdì e quattro ore di lavoro straordinario nella giornata del sabato;
che dette ore di straordinario non erano state retribuite.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni versate in atti.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Oggetto di indagine preliminare deve essere lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro straordinario nella misura dallo stesso indicate.
Va innanzitutto premesso che è principio giuridico assolutamente consolidato che l'onere di provare
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