Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 338

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 338
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 338
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art.
127-ter cpc
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.11513 /2023
Tra
EL DE ( avv.SPERA CHIARA , )
E
S&J srl in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.PARENTI LUIGI , )
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la S&J esponendo : di aver lavorato, sebbene formalmente assunta da diverse società (RD s.r.l., Riva s.c.a.r.l., Libra s.r.l.s. e
Prisma s.r.l.s.) , alla dipendenze della convenuta, assoggettata alle direttive dei proprietari di questa, signori PA e CI, dal 12 ottobre 2018 al 30 giugno 2022, presso l'esercizio commerciale di Via Virgilio Melandri 132, a Roma ;
di aver svolto mansioni di commessa specializzata, occupandosi della vendita, della supervisione del reparto profumeria, del visual merchandising e dell'allestimento delle vetrine svolgendo mansioni superiori a quelle del suo livello di inquadramento lavorando a tempo pieno;
di aver firmato tre verbali di conciliazione con Libra, Prisma e Riva - che l'avevano formalmente assunta come mere "interponenti”- che devono ritenersi nulli in quanto sottoscritti in assenza di lite pendente, senza assistenza sindacale adeguata e rinunciando a diritti indisponibili. Dedotto che nella fattispecie si è concretizzata un illecita interposizione di manodopera da parte di S&J, ha chiesto di dichiarare
l'esistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
12.10.2018 al 30.06.2022 (da inquadrarsi al livello C/C1 del c.c.n.l. commercio IT SA e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 32.893,28.
Si è costituita in giudizio la convenuta negando l'esistenza un rapporto di lavoro con la ricorrente, sostenendo che di aver stipulato dapprima dei contratti di appalto con RD s.r.l.
e Riva s.c.a.r.l. per la gestione del punto vendita di Via Melandri e successivamente, di aver aderito a una rete di imprese, "Rete Market 24", insieme a Riva s.c.a.r.l., Libra s.r.l.s. e Prisma
s.r.l.s. Ha affermato, quindi, che DE ha lavorato per queste società in regime di codatorialità, con la possibilità di essere impiegata presso le diverse aziende della rete e che la stessa ha prestato servizio come scaffalista e addetta alle vendite, in conformità con
l'inquadramento contrattuale.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
E' pacifico tra le parti che nel periodo dedotto in ricorso la ricorrente ha lavorato nel punto vendita di via Melandri 132.
Dalla documentazione prodotta risultano i seguenti contratti di lavoro : dal 12.10.2018 al
09.01.2020 contratto a termine con RD S.r.l.;

dall' 11.01.2020 al 30.06.2020 contratto a termine con la Riva S.c.ar.l. ;

dal 01.07.2020 al 31.01.2021 contratto a termine con la Riva S.c.ar.l. ;

dal 01.08.2021 al 30.9.21 contratto a termine con la Libra S.c.a r.l.;

dal 01.04.2022 al 30.06.2022 contratto a termine con Prisma S.r.l. ;

La resistente ha affermato, tra l'altro, che la DE fu assunta inizialmente da RD a cui aveva affidato in appalto il servizio di rifornimento degli scaffali , verifica della giacenza della merce, gli ordinativi dei prodotti e l'assistenza alla vendita presso il punto vendita di via
Melandri. In proposito va premesso che l'art. 29, c.

3-bis, D.lgs. 276/2003
prevede unicamente che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere … la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” dell'effettivo utilizzatore. Pertanto, stando al dettato normativo incombe sull'appaltante l'onere di provare l'esistenza di un genuino contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass.29889/2019, in motivazione “...il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”). E' stato altresì osservato che l'appalto lecito “è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di una autentica organizzazione aziendale….Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esservi prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, poco importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore, il rapporto si costituirà sempre e comunque con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale (e magari anche sostanziale) si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo…..E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione) ( Trib Roma sentenza n. 11415/2019 ). In definitiva è imprescindibile fornire la prova puntuale
dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019).Nel caso in esame la società non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'esistenza di un contratto di appalto con RD. Al contrario, il contratto di lavoro prodotto in giudizio da entrambe le parti ( con inizio della prestazione il 12.10.18) smentisce in modo evidente e inequivocabile tale versione. In particolare, dal documento emerge che la datrice formale ( RD) ha espressamente confermato alla
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