Trib. Grosseto, sentenza 22/04/2024, n. 421

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 22/04/2024, n. 421
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 421
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

R.G. n. 1815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1815/2021 R.G., promossa da
IA EL SE (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERO FRANCO;

ATTRICE contro
CONDOMINIO ECLISSE A SITO IN GROSSETO VIA LEARCO
GUERRA 5/7 (C.F. 92078960538) rappresentato e difeso dall'Avv.
FABBIANI LAURA e dall'Avv. FORTUNATI MARIA ELISABETTA;

CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera dell'assemblea di condominio.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 51/2022 del
15.06.2022 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
Ancora in via preliminare, in relazione all'eccezione di parte convenuta in ordine al mancato esperimento della mediazione obbligatoria a cura dell'attrice, deve darsi atto che quest'ultima, dopo ordine del Giudice all'udienza del 21.12.2021, ha espletato la procedura di mediazione obbligatoria in relazione all'odierna controversia come risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice il 04.04.2022.
Ciò premesso, la parte attrice ha proposto nell'odierno giudizio due distinte domande da valutare separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice chiede dichiararsi nulle o annullarsi “tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del condominio convenuto nel corso degli anni 2020 e
2021 e per l'effetto accerti la mancata approvazione, ad esempio, del consuntivo 2019, del preventivo 2020, del consuntivo 2020, del preventivo 2021, del consuntivo 2021 e preventivo 2021/22”, dando atto che in data 26.05.2021 si è tenuta un'assemblea condominiale per l'approvazione dei bilanci condominiali degli anni 2019-
2020 e del bilancio preventivo del 2021, deducendo di non avere ricevuto il verbale e comunque di non avere avuto comunicazioni sull'assemblea negli anni suddetti.
Con la prima memoria istruttoria la parte attrice ha chiesto, alla luce del pagamento degli importi dovuti al condominio in corso di causa, la condanna dello stesso alla ripetizione delle somme versate all'esito della pronuncia di annullamento o di nullità delle delibere impugnate.
Il condominio ha eccepito la decadenza dell'attrice dal potere di impugnare la delibera assunta all'assemblea del 26.05.2021.
Le domande proposte dall'attrice sono infondate.
Invero, le violazioni dedotte dall'attrice in relazione alle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi del 2019 e 2020 e del bilancio preventivo
del 2021, consistenti in sostanza nell'omessa comunicazione del verbale e nella mancanza di comunicazioni circa la celebrazione dell'assemblea costituiscono motivi di annullabilità della delibera e non di nullità.
Sul punto va ricordato che la
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